Vaccino over 50, obbligo anche su terza dose: ecco chi controlla
In vigore da ieri, l’obbligo vaccinale per i cittadini over 50 riguarda anche il richiamo e la dose booster. Ma come avvengono i controlli per la vaccinazione Covid-19? Innanzitutto, la leggepertutti.it, ricorda che la sanzione amministrativa di 100 euro sarà comminata dal Ministero della Salute per il tramite di Agenzia Entrate-Riscossione (Ader). La “multa” (che quindi non ha ripercussioni sulla fedina penale) colpirà i soggetti che al 1° febbraio 2022:
– non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
– non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, nei tempi previsti dalla Salute;
– non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) dopo il completamento del ciclo primario, entro il termine di validità del green pass.
I controlli saranno fatti direttamente dalle autorità preposte (ossia Ministero della Salute ed Agenzia delle Entrate) attraverso i terminali e quindi senza bisogno di eseguire verifiche per strada. Verranno incrociati i dati in possesso delle aziende sanitarie e quelli che riguardano la popolazione residente. In questo modo, non sarà complicato capire chi, avendo compiuto i 50 anni, risulta vaccinato e chi no, visto che l’avvenuta inoculazione risulta negli archivi delle Asl o degli uffici regionali e che c’è un elenco di persone a cui è stato inviato il link per scaricare il Green pass. Chi non è presente in questi elenchi non ha sicuramente fatto il vaccino.
Dopo che le autorità avranno accertato l’elenco dei cittadini il cui nominativo non è negli elenchi dei soggetti vaccinati apriranno un’istruttoria. A questo punto Agenzia Entrate-Riscossione invierà agli interessati un avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio. In questa fase non viene quindi comminata ancora la multa.
L’interessato avrà 10 giorni – termine perentorio – per rispondere alla comunicazione, trasmettendo alle Asl e ad Agenzia Entrate-Riscossione una certificazione attestante l’insussistenza dell’obbligo vaccinale ovvero le ragioni che ne giustificano il differimento.
Dell’avvenuta trasmissione della certificazione, i cittadini dovranno dare notizia ad Ader.
Le Asl, a loro volta, avranno 10 giorni di tempo – anche questi qualificati come perentori – per verificare le certificazioni prodotte, anche a seguito di un contraddittorio eventuale con l’interessato, e se del caso comunicare all’Ader la fondatezza delle stesse.
Il mancato riscontro da parte delle Asl entro il termine molto breve di 10 giorni -il cui rispetto sembra piuttosto improbabile – costituisce “silenzio rigetto” e quindi la procedura sanzionatoria prosegue.
Agenzia Entrate Riscossione, una volta ricevuta la comunicazione delle Asl riferita ai soggetti “giustificati” e dunque esenti da sanzione, entro 180 giorni da questa, notificherà agli inadempienti un avviso di addebito, ex articolo 30, Dl 78/2010 che avrà efficacia esecutiva e giustificherà l’avvio della riscossione esattoriale con pignoramento dei beni.