Carne sintetica in Parlamento? In attesa della legge, c’è chi dice (già) no
(Adnkronos) –
La carne sintetica nei piatti dei parlamentari, alla Camera e al Senato? Paolo Trancassini, questore meloniano di Montecitorio non vuole sentirne parlare: “Ma è una cosa che escludo assolutamente -sottolinea all’Adnkronos- e comunque fino a quando faccio io il questore non succederà”.
Trancassini ricorda che “non soltanto c’è una legge che stiamo discutendo questi giorni, una legge che vieterà queste pratiche di laboratorio, ma soprattutto stiamo conducendo anche qui una battaglia per i prodotti Made in Italy”, dice con riferimento al ddl sul divieto di produzione, consumo e commercializzazione di alimenti e mangimi prodotti in laboratorio da colture cellulari, in particolare di carne sintetica in approvazione a Montecitorio.
“Né qui alla Camera, alla mensa e ai punti di ristoro -assicura- né nel ristorante di famiglia, a pochi passi da Montecitorio, troverete carne sintetica, almeno fino a quando ci sarò io nel ruolo di questore”.
Intanto, si attende l’approvazione definitiva alla Camera del disegno di legge – citato da Trancassini – che dovrebbe avvenire il 16 novembre. Secondo indiscrezioni di stampa, il provvedimento potrebbe rischiare di incorrere nei dubbi del Colle: infatti, una attenta valutazione sarebbe in corso da parte degli uffici giuridici del Quirinale in quanto potrebbe esporre l’Italia ad una procedura di infrazione in Ue. Il ddl che porta le firme dei ministri dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e della Salute Orazio Schillaci inoltre, è stato messo sul banco degli imputati dai deputati di +Europa che hanno annunciato di voler presentare una pregiudiziale di costituzionalità “perché viola le norme europee sul mercato comune e il principio della libertà di impresa garantito dall’art. 41 della Costituzione italiana”.
Il testo, approvato dal Senato a luglio, è costituito da 7 articoli ed è intitolato “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”.
In particolare, all’Articolo 1 nell’indicare le finalità di questa legge, si dice che mira ad “assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell’Italia, di rilevanza strategica per l’interesse nazionale”.
All’Art 2 si richiama il “principio di precauzione” (come fu per il divieto agli ogm), contenuto nel regolamento (Ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in base al quale “è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati”. Inoltre, si fa “divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”.
La produzione e la vendita di cibi sintetici costituisce un “reato” e prevede una “sanzione pecuniaria da un minimo di 10.000 euro fino ad un massimo di 60.000 euro o del 10% del fatturato totale annuo. La sanzione comunque non può eccedere i 150.000 euro.