Cronaca

Anche gli oratori alle prese con Imu e Tasi Si paga per bar e aree 'commerciali'

Anche oratori e parrocchie pagano l’Imu e la Tasi. Lo ricorda, a tutti i parroci della diocesi, mons. Carlo Abbiati, economo della Curia, attraverso il sito internet diocesano. Entro il 30 settembre 2014 tutte le parrocchie e gli enti ecclesiastici devono presentare  la dichiarazione Imu Tasi, che per il contribuente è la base per determinare l’imposta dovuta e per l’Amministrazione Comunale lo strumento per verificare la corretta applicazione delle norme. Devono essere indicati tutti gli immobili posseduti: terreni e fabbricati, siano essi esenti o imponibili. E’ da quando l’Ici è stata sostituita dall’Imu che le parrocchie si sono dovute attrezzare per individuare esattamente quali spazi sono adibiti ad attività che producono reddito e quelle dove si svolgono esclusivamente attività ricreative o associative. Se il campo di calcio viene affittato ad una società sportiva, ad esempio, l’Imu/Tasi va pagata.

“E’necessario che il Parroco – spiega Mons. Abbiati – coadiuvato dai collaboratori, provveda a raccogliere con attenzione i dati necessari, soprattutto quelli relativi alle attività ivi realizzate dalle quali dipende l’imponibilità o l’esenzione dell’immobile”. Segue l’elenco della categorie esentate e quelle che invece devono pagare: nel primo caso rientrano chiesa, sacrestia e torre campanaria; abitazione dei sacerdoti incaricati della cura pastorale nelle parrocchie; abitazione dei sacrestani, assunti applicando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei sacrestani; uffici parrocchiali e sale per le riunioni e le attività parrocchiali (per es. centro Caritas, incontri terza età, consiglio pastorale; ambienti dove si svolgono le attività di oratorio e quelle pastorali (per es. salone per le riunioni, la catechesi, le attività di gioco), compresi il cortile dell’oratorio e i campi da gioco accatastati autonomamente.

Sono da considerarsi totalmente imponibili  i seguenti immobili utilizzati dalla Parrocchia: bar dell’oratorio; scuola parrocchiale (di qualsiasi ordine e grado, compresa l’attività di asilo nido); “sala della comunità” (attività di cineteatro); negozi o sedi di altre attività commerciali. Inoltre: Gli immobili concessi a terzi a titolo oneroso o gratuito, tranne gli immobili concessi in comodato gratuito ad enti non commerciali che li utilizzano per lo svolgimento, “con modalità non commerciali”, di una o più delle attività previste dalla lettera i (risoluzione 4 MF del 4 marzo 2013): assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali (non si tratta dei centri culturali parrocchiali), ricreative (non si tratta dell’attività educativa-ricreativa resa in oratorio a favore dei ragazzi), sportive”.

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