Cronaca

Piscina, Ceraso: 'Se Fin era inadempiente perché si è prorogata 3 volte gestione?'

Non c’è pace per il complesso natatorio comunale di Piazzale Azzurri d’Italia, ancora al centro della polemica. Dopo le risposte date dall’assessore Platè all’interrogazione del consigliere comunale Filippo Bonali in merito alla vicenda, interviene con una nuova interrogazione il consigliere comunale di Obiettivo Cremona, Maria Vittoria Ceraso, che mette in dubbio la ricostruzione dei fatti presentata dall’amministrazione.

“La risposta dell’Assessore Platè all’interrogazione scritta presentata dal Consigliere Bonali dimostra tutta la sua inconsistenza e infondatezza se si analizzano gli atti ufficiali adottati dal Comune fino ad oggi” evidenzia Ceraso. “Da quando si è insediata l’Amministrazione Galimberti ha proceduto prima alla stipula di una nuova Convenzione con Fin e poi a ben tre proroghe della stessa, l’ultima fino al 31/6/2017. Com’è possibile che dopo tutte le inadempienze e inefficienze denunciate dall’Assessore Platè, sia in Consiglio Comunale che nella risposta all’interrogazione scritta di Bonali, sia stata più volte prorogata a Fin la gestione degli impianti e non si sia proceduto ad una revoca della stessa?” si chiede il consigliere “La continuità del servizio avrebbe potuto essere garantita attraverso un affidamento temporaneo a qualcuna di quelle società che hanno presentato manifestazione di interesse al Comune in tale senso.

Sembra invece più verosimile pensare che l’entrata in campo di Sport Management, con la proposta di finanza di progetto poi adottata dalla Giunta, abbia determinato un cambio di rotta di questa Amministrazione, che da quanto risulta dagli atti ufficiali non sembrava prima orientata ad una gara visto che la stessa non viene mai citata come motivazione delle proroghe adottate”.

Il consigliere Ceraso cita dei passaggi della convenzione firmata dal Comune con la Fin in cui esso evidenziava  ” il prestigio e l’affidabilità della Fin ampiamente dimostrata in questi anni riconoscendolo come l’unico interlocutore che proprie per le sue caratteristiche, assicura ampia garanzia all’uso pubblico per gli impianti”.

“Per quale motivo l’amministrazione non riconosce più quanto affermato nella Convenzione da lei stessa stipulata? E così come non si ritiene più affidabile la Fin per le presunte inadempienze citate in che modo si ritiene più affidabile un soggetto come Sport Management nonostante le notizie relative ai vari contenziosi giudiziari che l’hanno vista protagonista in diverse parti d’Italia?”

L’INTERROGAZIONE

Premesso che

– Nel Consiglio Comunale del 25 ottobre 2016, durante la discussione dell’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Obiettivo Cremona con Perri relativo alla futura gestione della piscina comunale, l’Assessore Platè, rispetto ad uno dei punti del suddetto ordine del giorno che chiedeva di riconsiderare la possibilità di affidamento diretto alla Fin, ha dichiarato:

“Si dice nell’ordine del giorno che alla Federazione Italiana Nuoto, può essere affidata la gestione dell’impianto senza indire un bando, perché garante di interessi collettivi; si deve specificare che non si tratta di un automatismo – la valenza pubblicistica deve essere dimostrata – non basta richiamare lo statuto della Federazione o lo status giuridico dell’ente. A riprova di questo si fa presente che il Tar ha più volte annullato l’affidamento diretto di impianti sportivi ed anche alla Fin – perché non sufficientemente motivato. La motivazione della valenza pubblica all’interno della concessione a Cremona si basa su alcuni punti fondamentale tra cui assicurare l’uso pubblico e il controllo delle tariffe come garanzia per l’uso pubblico. Quindi non è scontata la possibilità di affidamento diretto alla Fin; anzi la giurisprudenza a tal proposito sembrerebbe sconsigliarlo; la strada segnata dalla normativa indica la necessità di selezione pubblica specialmente per impianti sportivi a rilevanza economica – da cui non si possono escludere le società sportive”. 

– Nello stesso Consiglio, e nella successiva risposta all’interrogazione scritta del Consigliere Bonali, l’Assessore Platè ha poi dichiarato:

“L’Amministrazione comunale viene a sapere di una tariffa applicata da Fin non concordata con l’ente: ricordo che c’ è una delibera che fissa le tariffe. In questa delibera viene individua una sola tariffa per “utilizzo orario a corsia per le società affiliate a Federazioni riconosciute dal coni – per un costo di 8,50 + Iva”. Nel gennaio del 2016 l’Amministrazione Comunale analizzando i bilanci presentati da Fin, il planning ha rilevato delle incongruenze che si sono dimostrate essere dei costi diversi per alcune corsie. Ovvero in alcune giornate e per alcune società Fin chiedeva un corrispettivo di 55 euro per corsia all’ora. Sorpresi di tale evidenza l’Amministrazione (con una nota protocollata il 20 di gennaio 2016) ne ha chiesto ragione. La risposta protocollata il 9 febbraio sul punto afferma: “L’importo di Euro 55,00 attiene all’uso delle corsie in esclusiva per i “corsi preagonistici, a carattere commerciale non agonistico” organizzati dalle società che ne hanno fatto esplicita e specifica richiesta e che si traduce di fatto in una concorrenza all’attività del Gestore. Tale importo è stato concordato con le stesse società nel corso di una riunione.” Vi faccio notare alcune cose: tale accordo non è mai stato comunicato all’Amministrazione; la voce “corsi preagonistici” non è presente a bilancio presentato dalla Fin; tale risposta si dovrebbe desumere che esistono dei corsi a carattere commerciale. Due sono gli interrogativi: la Fin affitta degli spazi per uso commerciale? Non c’è valore pubblico; la Fin senza comunicazione alza le tariffe – elemento che porterebbe immediatamente a rendere nulla la convenzione; inoltre sono state applicati dei costi per l’affitto degli spazi acqua non concordati con l’Amministrazione.

– la Giunta Comunale, con delibera n. 149 del 12 agosto 2016 ha approvato la fattibilità della proposta (finanza di progetto) ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 179 c.3 e 183c.15 del D.Lgs. n. 50/2016 relativa alla concessione della gestione della piscina comunale presentata dalla società Sport Management S.p.a S.S.D. con sede a Verona.

– Il progetto di fattibilità approvato sarà posto a base di gara, alla quale sarà invitato il proponente.

Considerato che:

– con determina n.882 del 29/5/2014, a fine mandato Perri, è stata prorogata la Convenzione Fin fino al 31/12/2014 con la motivazione che si legge nell’atto stesso di  “consentire alla nuova amministrazione comunale di dare il proprio indirizzo e di perfezionare la procedura di gara.

– l’Amministrazione Galimberti decise però alla scadenza della proroga di stipulare una nuova Convenzione con Fin approvata con determina n. 2024 del 29/12/2014, della durata di un anno, dal 1/1/2015 al 31/12/2015.

Nelle motivazioni della suddetta determina si legge:

“In seguito agli incontri avuti con Fin e valutate attentamente le caratteristiche e  la storia stessa delle  piscine, l’Amministrazione con la collaborazione del Servizio Sport dell’Economato, è giunta alla decisione di affidare alla Federazione la gestione dell’impianto per l’anno 2015, durante il quale si studieranno le ipotesi per una Convezione Pluriennale”. 

–  Nelle premesse della nuova Convenzione è scritto inoltre che:

“Il Comune ritiene opportuno continuare i rapporti con la Fin per la gestione degli impianti natatori in quanto:

1) è riconosciuto il prestigio e l’affidabilità della Federazione Italiana Nuoto quale interlocutore privilegiato del settore nuoto e discipline collegate, ampiamente dimostrati in questi anni di collaborazione;

2) è l’unico interlocutore che, proprio per le sue caratteristiche, assicura ampia garanzia all’uso pubblico per gli impianti, sullo sviluppo dell’attività agonistica sia a livello locale che a livello regionale e nazionale, sulla diffusione del nuoto ed attività connesse anche a livello non agonistico ed a tutela degli usi;

– ricordato che alle attività di gestione di impianti sportivi da parte delle Federazioni Sportive Nazionali è riconosciuta valenza pubblicistica per effetto del combinato disposto del D.Lgs 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche, e dell’art. 23 comma 1 e 1 bis dello Statuto del Comitato Olimpionico nazionale italiano.”

– La nuova Convenzione con Fin è stata prorogata più volte dall’Amministrazione Galimberti senza mai alcun accenno a future procedure di gara per l’affidamento della gestione della piscina comunale:

1) con Determina  n. 2307 del 30/12/2015 fino al 29/2/2016, proroga motivata dalla necessità di strutturare un nuovo protocollo d’intesa e successiva nuova concessione d’uso che tenga in particolare considerazione gli interventi strutturali necessari a garantire l’adeguato sviluppo dell’attività natatoria.

2) con determina n. 313 del 29/2/2016 fino al 30 giugno 2016, proroga motivata dal fatto che il percorso per la stipula di una nuova concessione non era ancora terminato.

3) con determina n. 1078 del 30/6/2016 fino al 30/6/2017, proroga motivata dal fatto che il percorso per la stipula di una nuova concessione non era ancora terminato.

– L’art. 19 della Convenzione con Fin relativo ai casi di revoca della stessa dispone:

“E applicabile la revoca della concessione nei seguenti casi:

– applicazione di tariffe maggiori rispetto a quelle approvate in sede di del bilancio preventivo.

–L’art. 80 comma 5 della legge 50/2016 – Nuovo Codice degli appalti- dispone:

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 qualora: 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

– In merito all’applicazione del suddetto articolo in un documento di consultazione l’ANAC ha specificato che:

“che la fattispecie in esame debba ricomprendere motivi di esclusione, valutati con riferimento ad un predefinito e significativo ambito temporale (ad es. ultimo triennio o quinquennio),che incidono sull’integrità e affidabilità dell’operatore economico e che non costituiscono già autonome cause di esclusione. Inoltre la norma, non introducendo alcuna precisazione sul punto, deve essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le carenze riscontrate nell’esecuzione di contratti stipulati con altre amministrazioni da cui sia possibile evincere comportamenti idonei ad intaccare l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico.

– Si sono reperite dal web le seguenti notizie:

VASTO 2016  :Il Tribunale di Vasto condanna la Sport Management di Verona che gestisce la piscina comunale a pagare più di 250.000 euro a sette ex dipendenti non riassunti.

CASTELLANA GROTTE 2015: Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione quinta che ha confermato la sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione I, n. 1430 del 12 luglio 2012, ritenendo legittima la decisione della commissione di gara bandita dal Comune di Castellana Grotte per la gestione della piscina comunale, di esclusione della SSD Sport Management per non aver fornito documentazione conforme alle prescrizioni del bando di gara.

VERONA 2014: PISCINA “SANTINI”: Il Tar di Verona annulla l’ultima gara per la gestione delle piscine Santini di Verona. In base alla sentenza Sport Management spa era tenuta a dichiarare già in sede di domanda di partecipazione la pendenza del procedimento penale in cui persona offesa del reato era la stessa amministrazione procedente (cioè il Comune di Verona). Non solo, dopo l’aggiudicazione doveva anche comunicare che il 18 aprile del 2014 il legale rappresentante, Sergio Tosi, era stato condannato  a otto mesi di reclusione e 300 euro di multa per il reato di turbata libertà degli incanti riferito alla gara del 2006 che aveva assegnato la gestione delle Santini proprio a Sport Management.

CHIAVARI 2013 : PISCINA “MARO’ RAVERA”:Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar. “Sport Management Spa” esce dai giochi : la gestione della piscina “Marò Ravera” di largo Pessagno a Chiavari resta alla “Chiavari nuoto”. La parola fine alla diatriba che si trascinava da quasi un anno l’ha messa, giovedì scorso, l’ordinanza 2538 della quinta sezione presieduta da Vito Poli, che condanna la società di Verona pure a pagare le spese.

A quanto sopra si aggiungono nel 2013 la Sentenza del Tar delle Marche, che ha annullato per violazioni e anomalie l’aggiudicazione dell’appalto indetto dall’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo e nel 2012 la sentenza del Tar di revoca dell’appalto anche del Comune di Brugherio.

Si interroga il Sindaco e la Giunta

1) Quali nuove normativa o sentenze sono intervenute dopo la stipulazione della nuova Convenzione con Fin e delle successive proroghe che impedirebbero a questa Amministrazione l’affidamento diretto a Fin,  considerando il fatto che leggendo gli atti ufficiali del Comune  (determina n. 2024 del 29/12/2014) il suddetto affidamento sembrava non soltanto possibile ma addirittura auspicato dall’Amministrazione Galimberti laddove si legge che la proroga di un anno serviva per studiare l’ipotesi di una Convenzione pluriennale senza che in nessuna delle determine successive del Comune venga fatto alcun  accenno alla necessità di  future procedure di gara?

2) se tra le ipotesi di gestione della piscina è stata mai considerata l’ipotesi di un affidamento diretto a Fin in collaborazione alle società canottieri come è avvenuto in passato con la piscina di Soncino che il Comune ha affidato in via diretta alla Fin che poi ha dato in subconcessione la stessa alla società Soncino Sporting Club.

3) Come mai a fronte delle presunte gravi violazioni relative alle tariffe contestate a Fin con nota dell’Amministrazione Comunale del 20 gennaio 2016 quest’ultima non ha deciso di applicare l’art. 19 della Convenzione, revocando la stessa, ma ha invece proceduto, successivamente alla contestazione delle “gravi” violazioni, in data 29/2/2016 e in data 30/6/2016 ad ulteriori proroghe della Convenzione?

4) Com’è possibile che a quasi tre anni dal suo insediamento questa Amministrazione non  è stata in grado di “prendere di petto” la questione della gestione della piscina comunale e ha prima stipulato una nuova convenzione con Fin e successivamente adottato ben 3 provvedimenti di proroga nonostante tutte le criticità evidenziate dall’Assessore Platè sulla gestione Fin nel suo intervento in Consiglio Comunale e nella risposta all’interrogazione scritta del consigliere Bonali?

Come mai non sono state considerate, in alternativa alle suddette proroghe e al solo fine di garantire la continuità del servizio, l’affidamento temporaneo a società che nel frattempo avevano presentato al Comune di Cremona manifestazione di interesse per la gestione della piscina come ad esempio la società Europa Sporting club?

Su quale documentazione, rendiconto o bilancio ufficiale è stato possibile per Sport Management presentare la sua proposta di Finanza di Progetto se la Fin non ha puntualmente fornito i dati richiesti dal Comune come dichiarato dall’Assessore Platè nella risposta all’interrogazione scritta del Consigliere Bonali?

L’amministrazione Galimberti non ritiene rilevanti le citate notizie su contenziosi e sentenze relative alla società Sport Management ai fini della valutazione dei requisiti idonei a dimostrare l’integrità e l’affidabilità professionale della società stessa in virtù della necessità di un rapporto fiduciario indispensabile per la gestione di un servizio pubblico comunale in applicazione degli irrinunciabili principi di imparzialità, trasparenza?

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