Cronaca

Caso diamanti, vittoria per altri
20 risparmiatori cremonesi

Giustizia è fatta per 20 risparmiatori cremonesi che avevano acquistato diamanti da investimento dagli sportelli del Banco Bpm pagandoli un prezzo superiore al loro effettivo valore. Con ben 4 sentenze, emesse a seguito di discussione orale, la banca è stata condannata dai giudici del tribunale di Cremona Daniele Moro e Luigi Enrico Calabrò a corrispondere una somma pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dei diamanti e il loro effettivo valore, oltre interessi e rivalutazione.

I risparmiatori, nella causa, si erano rivolti alla Federconsumatori di Cremona che li ha assistiti in ogni passaggio insieme ad un pool di professionisti coordinato dall’avvocato Massimo Cerniglia e composto dagli avvocati Annalisa Beretta, Paolo Invemizzi e Alessandro Caponi.
La banca, invece, era rappresentata dall’avvocato Luca Zitiello.

“Da sottolineare”, fa sapere Federconsumatori, “che il 30 novembre 2021 era stata emessa un’altra sentenza di condanna che non è stata impugnata dalla banca ed e quindi passata in giudicato. Con queste sentenze il tribunale ha riconosciuto la piena responsabilità contrattuale del Banco Bpm che non ha doverosamente informato i risparmiatori sulle caratteristiche degli acquisti, accertando inoltre che il prezzo pagato all’epoca per i diamanti era notevolmente superiore rispetto al loro effettivo valore di mercato”.

Per il tribunale, la banca “aveva certamente le risorse economiche e gli strumenti necessari all’acquisizione” di tutte le necessarie informazioni in ordine ai diamanti venduti «e, in qualità di operatore qualificato e in ragione della fiducia riposta dalla collettività nell’attività (di interesse pubblico) svolta, ha generato il legittimo affidamento circa la correttezza del prezzo d’acquisto dei diamanti e l’esistenza di rilevazioni oggettive di mercato”.

Le sentenze dei giudici contengono, poi, altre “importanti considerazioni in merito alla responsabilità addebitabile alla banca, riconoscendone la fonte nella violazione del contatto sociale qualificato, al quale si applica la disciplina propria della responsabilità contrattuale.
Tale inquadramento di diritto ha importanti conseguenze anche in tema di prescrizione del diritto che, secondo le prospettive del tribunale di Cremona, è dunque decennale e decorre dal momento di conoscibilità della condotta pregiudizievole, individuata sempre dal tribunale che ha accolto integralmente le tesi sostenute per gli attori”.

Federconsumatori precisa che “c’è tempo fino alla fine del 2026 per far valere i propri diritti”, e invita tutti i risparmiatori danneggiati dalla vendita di diamanti ad inviare una manifestazione di interesse all’indirizzo “mail fedezconsumatoricremona@cgil.lombacdia.it, inserendo nell’oggetto la dicitura ‘diamanti’ e nel testo i propri dati personali”.

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