“Bambini non obbligati a vedere i nonni”, la sentenza della Cassazione
(Adnkronos) – “Le modalità con cui riconoscere il diritto” dei nonni “a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni devono essere risolte alla luce del primario interesse del minore”. Lo sottolinea la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di due genitori contro la decisione dei giudici di Milano che avevano accordato la possibilità ai nonni paterni di incontrare i nipoti minorenni. All’origine della vicenda, c’erano i forti dissidi fra la coppia di genitori e i nonni paterni che si sono rivolti inizialmente al tribunale dei minorenni di Milano “lamentando di non poter più incontrare i nipoti a causa degli ostacoli frapposti dai genitori”.
Il tribunale aveva quindi accolto la domanda stabilendo le modalità in cui dovevano avvenire gli incontri. Il caso è poi passato alla Corte d’appello di Milano che ha confermato la decisione spiegando che, anche in seguito a una consulenza tecnica svolta dal tribunale “non sussisteva un reale pregiudizio per i due nipotini nel passare del tempo con i nonni e lo zio paterni, apparsi sinceramente legati ai nipoti”. I giudici sottolineavano “che la vera questione irrisolta riguardava l’incapacità – dimostrata in particolare dalla nonna paterna e dalla madre dei minori a causa dei rispettivi limiti caratteriali – di superare le incomprensioni, le svalutazioni e le aggressività reciproche manifestatesi nel passato”. I giudici di Appello inoltre avevano incaricato i servizi sociali di vigilare sulla situazione dei due bambini e di regolamentare i loro incontri con i nonni e lo zio paterni. Contro questa decisione però i genitori si sono rivolti alla Cassazione che ha accolto il loro ricorso, rinviando però la questione nuovamente ai giudici d’Appello milanesi, che ora dovranno rivedere il caso alla luce del superiore interesse del minore.
“Il compito del giudice – si legge nella sentenza della Cassazione – non è quello di individuare quale dei parenti debba imporsi sull’altro nella situazione di conflitto, ma di stabilire, rivolgendo la propria attenzione al superiore interesse del minore, se i rapporti non armonici (o addirittura conflittuali) fra gli adulti facenti parte della comunità parentale si possano comporre e come ciò debba avvenire”. “In caso di conflittualità fra genitori e ascendenti – concludono i giudici della prima sezione civile della Cassazione – non si tratta di assicurare tutela a potestà contrapposte individuando quale delle due debba prevalere sull’altra, ma di bilanciare, se e fin dove è possibile, le divergenti posizioni nella maniera più consona al primario interesse del minore, il cui sviluppo è normalmente assicurato dal sostegno e dalla cooperazione dell’intera comunità parentale”.