Cronaca

Tamoil, difesa: 'Yammine un manager, non un ingegnere La bonifica: 'Non gli compete'

Per il manager Ness Yammine, assolto in primo grado, l’accusa chiede 7 anni di reclusione. Ma per la difesa, l'imputato non era un ingegnere, ed era quindi privo delle competenze tecniche. Sentenza prevista per il 20 giugno.

L'avvocato della difesa Lunghini
L’avvocato della difesa Lunghini

Battute finali a Brescia del processo d’appello della raffineria Tamoil per i cinque manager accusati di avvelenamento delle acque. Davanti alla corte d’assise d’appello presieduta dal giudice Enrico Fischetti e composta dal giudice relatore Massimo Vacchiano e da sei giudici popolari, le difese hanno terminato le arringhe con l’intervento dell’avvocato Giacomo Lunghini, difensore di Ness Yammine. Yammine è l’unico dei manager della Tamoil ad essere stato assolto nel processo di primo grado dall’accusa di aver inquinato la falda acquifera causata dalla rete fognaria gruviera. Una contaminazione che ha interessato anche le canottieri Bissolati e Flora e il Dopolavoro ferroviario.

Ora, però, in appello il procuratore generale Manuela Fasolato ha già chiesto per Yammine una pena di sette anni e un mese per il reato più grave di avvelenamento delle acque in concorso con il disastro ambientale doloso. La pena più alta, il pg l’ha chiesta per Enrico Gilberti (otto anni e quattro mesi), mentre sette anni e quattro mesi per Giuliano Guerrino Billi e sette anni e due mesi ciascuno per Pierluigi Colombo e Saleh Abulaiha.

Un manager, Yammine, non un ingegnere. Una differenza sostanziale, per l’avvocato Lunghini, che nella sua arringa si è rifatto al decreto ministeriale del 1934, evidenziando che tale decreto “stabilisce che la direzione e la gestione della raffineria è di competenza di ingegneri che devono essere iscritti all’albo”. Come già sottolineato nel primo processo, la difesa dell’imputato ha rilevato che “la nomina di Yammine a direttore generale della Tamoil Petroli nel gennaio del 2004 era esclusivamente finalizzata a fornire al gruppo un manager in grado di attuare un piano di razionalizzazione già sperimentato quando lui lavorava in Olanda, un piano basato su un progetto di investimenti destinato al rilancio della raffineria di Cremona su un aumento di capitale e un miglioramento della struttura organizzativa“. Era questo, per la difesa, il suo compito, mentre la concreta gestione operativa rimaneva in mano a coloro ai quali era già stata precedentemente affidata, e cioè l’ingegner Billi per Tamoil Petroli e l’ingegner Gilberti per Tamoil Raffinazione. Anche la successiva nomina ad amministratore delegato di Tamoil Italia, che comprendeva Tamoil Raffinazione e gestiva il ramo “commerciale” del gruppo, avrebbe avuto la stessa finalità, e cioè attuare un piano finanziario organizzativo ben diverso dalle funzioni operative che rimanevano di competenza dei direttori generali. Dal 28 luglio del 2006 il manager aveva ricoperto, in via provvisoria, il ruolo di amministratore delegato di Tamoil Raffinazione, di cui era diventato, fino alla fine del 2007, l’ultimo amministratore delegato, affiancato però nella concreta gestione delle scelte operative dal direttore generale, cioè l’ingegner Colombo. “Ma”, come ha sottolineato l’avvocato Lunghini, “i compiti affidati non erano mutati: il manager non si è mai occupato, nemmeno a partire dal quel momento, del procedimento di bonifica dell’area, non rientrando questo problema nemmeno nelle caratteristiche della sua figura professionale”. La difesa ha ribadito che era un manager e non un ingegnere, privo quindi delle competenze tecniche per affrontare tali problemi. Il 28 aprile del 2008 Yammine aveva poi cessato ogni incarico nel gruppo.

La scorsa udienza era stata interamente dedicata alle difese con gli interventi degli avvocati Carlo Melzi d’Eril, Riccardo Villata e Simone Lonati. I legali si erano concentrati in modo particolare sulle fonti della contaminazione (fogne, serbatoi e pozzi), sulla datazione della contaminazione e sullo stato della contaminazione dal 2001 al 2007, e sugli errori individuati nella sentenza di condanna emessa in primo grado dal giudice Guido Salvini. Secondo gli avvocati dei manager, che hanno cercato di dimostrare come non vi sia alcun elemento per poter ricondurre la vicenda all’interno della fattispecie di disastro, e soprattutto di avvelenamento, la società ha compiuto tutto quello che le regole del procedimento amministrativo impongono di fare.

Oggi, dopo gli ultimi interventi delle difese, hanno preso la parola anche i legali delle parti civili per le repliche. Un’altra udienza per completare le repliche è stata fissata agli inizi di giugno, mentre la sentenza del processo, che si celebra con il rito abbreviato, è slittata al 20 giugno.

Sara Pizzorni

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