Stretta sullo smog: il Comune aderisce al nuovo Protocollo Regionale
Il Comune di Cremona aderisce al Protocollo di collaborazione per l’attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale, predisposto da Regione Lombardia in collaborazione con Anci Lombardia, Arpa Lombardia e gli Enti Locali. Il Protocollo, con carattere di prima sperimentazione, ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 15 aprile 2017 e potrà essere rinnovato.
Rimane in vigore, per i contenuti che non sono in contrasto con il Protocollo regionale, il Protocollo locale stipulato con i Comuni dell’area critica ex zona A1 e il Comune di Castelvetro Piacentino, che impegna per due anni i sottoscrittori a numerose azioni ed iniziative per il miglioramento della qualità dell’aria a tutela della salute pubblica. Lo ha deciso la Giunta nella seduta odierna. Lunedì 24 ottobre alle ore 12 è in programma a Milano la firma del documento tra Regione, Anci e Comuni aderenti.
Per garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell’ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell’aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. Sono emerse, da parte degli Enti Locali, esigenze avere una regia per garantire omogeneità di interventi, e seppur a scopo volontario, il protocollo va in tale direzione.
“A seguito della decisione presa oggi dalla Giunta di aderire al Protocollo regionale, alla stesura del quale come Comune di Cremona abbiamo dato un fattivo contributo – dichiara l’Amministrazione – saranno predisposti nei prossimi giorni i vari provvedimenti attuativi necessari per renderne operativi i contenuti. Inoltre, a breve, si terrà un nuovo incontro con i Comuni di cintura con i quali, lo scorso febbraio, è stato siglata un’intesa biennale di azioni a tutela dell’aria, così da promuovere la sottoscrizione del Protocollo regionale anche da parte loro in modo da proseguire la collaborazione avviata ed applicare in maniera omogenea e su vasta scala i provvedimenti a tutela della qualità dell’aria”.
Il protocollo stabilisce, tra l’altro, che spetta ai Comuni aderenti dare attuazione alle misure temporanee individuate al verificarsi delle condizioni di superamento continuativo dei limiti degli inquinanti previste attraverso ordinanze sindacali, che vanno redatte sulla base delle rilevazioni sullo stato della qualità dell’aria effettuate da Arpa Lombardia e rese pubbliche da Regione Lombardia sul proprio sito; informare i cittadini sulle misure vigenti sia permanenti che temporanee a tutela della qualità dell’aria; garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell’aria e della salute; potenziare le attività di controllo sull’attuazione delle misure strutturali e temporanee vigenti; rendicontare le attività di controllo svolte alla Regione. Sono quindi previste misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale.
Tali provvedimenti, che si aggiungono a quelli già previsti dalla normativa regionale vigente (dal 15 di ottobre al 15 di aprile), sono:
• Misure temporanee di 1° livello che si attivano al verificarsi del superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall’acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno);
– Misure temporanee di 2° livello che si attivano (sommandosi a quelle di 1° livello) al verificarsi del superamento della concentrazione giornaliera per il PM10 di 70 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall’acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno).
Le misure temporanee omogenee di 1° livello per i Comuni aderenti che appartengono agli Agglomerati e alla zona A (nella quale sono compresi i capoluoghi di provincia) sono queste: estensione delle limitazioni all’utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel (come da limitazioni vigenti) alle giornate di sabato, domenica e ai giorni festivi dalle 7.30 alle 19.30; divieto di circolazione agli autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie: autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 9 alle ore 17, autoveicoli per il trasporto cose dalle ore 7.30 alle 9.30; divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle; divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, e così via): non è consentita alcuna deroga; riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell’aria nelle unità immobiliari e nei locali interni di esercizi commerciali passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C; adozione di tutti gli accorgimenti necessari mirati al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, tra cui la limitazione all’uso di dispositivi che, per favorire l’ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di esercizi commerciali e conseguentemente a mantenere chiuse le porte; divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non è consentita alcuna deroga); potenziamento dei controlli con particolare attenzione al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
Le misure omogenee e temporanee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello anche se non attivato) sono: divieto di circolazione agli autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie: autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 7.30 alle 19.30; autoveicoli per il trasporto cose dalle ore 7.30 alle 9.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.30; divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle.
Gli Enti Locali regolatori di servizi di trasporto pubblico locale, all’attuazione delle misure temporanee di 1° e 2° livello, valuteranno l’introduzione di agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza. I controlli relativi all’attuazione delle misure temporanee previste nel Protocollo spettano ai Comuni aderenti.