Boom delle cremazioni, la Chiesa ricorda le sue regole: 'Preferibile la sepoltura'
Niente più funerali nella cappella del cimitero dal 1 luglio. Soppressa la figura del cappellano, il referente sarà il parroco pro tempore di Borgo Loreto. Rafforzata l'idea di parrocchia come luogo della partecipazione comunitaria alle esequie.
In un’epoca in cui le regole della liturgia sono sempre più soggette alla libera interpretazione e la moda della cremazione ha preso il sopravvento anche per una questione di costi, la curia vescovile ha sentito il bisogno di ricordare all’intera comunità cristiana quale sia il significato delle esequie funebri, secondo “lo spirito dell’autentica fede e della speranza cristiana, fondate sulla risurrezione del Signore Gesù e che favoriscano il consolidamento della dimensione comunitaria”. A ricordare le disposizioni è il vicario generale della Curia, don Massimo Calvi, e tra i destinatari ci sono espressivamente le imprese funebri cremonesi. Tra le “disposizioni dell’ordinario circa la celebrazione delle esequie nella città di Cremona”, si legge che solo in casi eccezionali e per comprovate necessità pastorali, le esequie non vadano celebrate nella parrocchia di appartenenza; una regola che vale anche per chi ha vissuto i suoi ultimi giorni in ospedali e case di cura. Per coloro che per lungo periodo sono stati degenti in case di riposo, può invece ritenersi valida la celebrazione nella cappella delle stesse. Per arginare il fenomeno della disaffezione dalla vita parrocchiale, viene inoltre introdotto il divieto di celebrare funerali nella cappella del cimitero. Anche per questo, “non viene più nominato un Cappellano ad esclusivo servizio del Cimitero ma l’assistenza spirituale è affidata in modo particolare alla parrocchia territorialmente competente, cioè alla Parrocchia Beata Vergine Lauretana e S. Genesio”.
Significative le raccomandazioni del vicario del vescovo in merito alla pratica della cremazione, si ricorda infatti a tutti i credenti che “la Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi poiché con essa si mostra maggiore stima verso i defunti; tuttavia la cremazione non è vietata, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla fede cristiana. Qualora per motivazioni legittime venga fatta la scelta della cremazione del cadavere, le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica”.
Vietato “conservare le ceneri nell’abitazione domestica, le ceneri non possono essere divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il rispetto e le adeguate condizioni di conservazione. Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non è permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti”. E, infine, “nel caso in cui il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede cristiana, si devono negare le esequie, a norma del diritto (cf. CIC can. 1184)”.
Stabilite inoltre le nuove disposizioni in tema di celebrazioni al cimitero: la domenica verrà celebrata una sola Eucaristia festiva (escludendo altre celebrazioni, quali ad esempio il triduo pasquale); durante la settimana vi saranno solo due celebrazioni feriali dell’Eucaristia (martedì e giovedì); non verrà celebrata la S. Messa festiva del sabato o della vigilia delle solennità;
nella ferialità si potranno opportunamente e lodevolmente promuovere altri momenti di preghiera (ad esempio il rosario).
g.biagi