Cronaca

Caso Bonaldi, il procuratore:
"Doveroso svolgere accertamenti"

Il procuratore di Cremona Roberto Pellicano è intervenuto con una lettera al direttore di Cremonaoggi Guido Lombardi in merito alla vicenda del sindaco di Crema Stefania Bonaldi che lo scorso 3 giugno ha ricevuto un avviso di conclusione indagini dopo che un bambino, lo scorso ottobre, era rimasto ferito ad una mano all’asilo nido.

“Capisco perfettamente – scrive il procuratore – il disappunto di un Sindaco, oberato da situazioni di responsabilità, le più varie, chiamato in causa da una indagine penale per un infortunio, in realtà non così banale come è stato scritto, accaduto ad un bambino in un asilo nido gestito dal Comune.  Muovendo da questo punto di vista del fatto, semplice e di immediata percezione, la vicenda è inaccettabile”.

Pellicano quindi spiega: “Mi pare corretto però prospettare, sopratutto a beneficio di coloro che a questo punto di vista hanno subitaneamente aderito, anche un differente punto di vista, più articolato e meno immediato, che a mio parere merita altrettanto rispetto.  E’ il punto di vista di due genitori che mandano un bimbo all’asilo, lo vedono tornare a casa con una manina massacrata, e propongono querela perché ipotizzano che non sia normale andare al nido e subire gravi lesioni; qualcuno potrebbe portarne la responsabilità. E loro chiedono all’autorità giudiziaria di accertarlo”.

“Le attività di accertamento partono automaticamente, già in via amministrativa, perché l’ATS, organo tecnico di Polizia in materia di prevenzione infortuni, coinvolta autonomamente dai Carabinieri che hanno ricevuto la querela, è tenuta a svolgerle. In questo caso gli accertamenti amministrativi si concludono col prospettare, a torto o a ragione lo valuterà l’autorità giudiziaria, le figure astrattamente responsabili, in quanto gestori del servizio, tra esse il Sindaco”.

Il procuratore aggiunge: “Quella indicata dall’ATS è una responsabilità formale del tutto congetturale, denominata responsabilità oggettiva, assolutamente insufficiente per provocare una accusa formale ed un rinvio a giudizio. Perché nel nostro ordinamento penale, per fortuna, la responsabilità oggettiva non è legittima, occorrendo in casi come questo la prova della conoscenza personale del pericolo, della prevedibilità del fatto lesivo, unita ai poteri di porre rimedio alla situazione pericolosa. Ma è il punto di partenza imprescindibile di qualsiasi accertamento penale: l’individuazione della figura che astrattamente ricopre la posizione di garanzia, che ha il dovere di attivarsi per garantire la sicurezza di un certo ambiente, pubblico o privato non fa differenza”.

“Potranno emergere, e spesso accade in casi come questo, che gli accertamenti compiuti successivamente all’iscrizione dei nominativi astrattamente responsabili, facciano emergere la esistenza di deleghe effettive conferite a terze persone affinché assumano gli obblighi di vigilanza o gli obblighi di assicurare la conformità agli standards di sicurezza degli ambienti di lavoro o di studio o di ricreazione, deleghe che attribuiscano le responsabilità a persone diverse dal titolare del servizio; potrà anche emergere, meno frequentemente il difetto assoluto di responsabilità concrete”.

“Forse può comprendersi allora, partendo da questo diverso e per certi versi antitetico punto di vista del fatto, quanto l’idea a priori di un vuoto di responsabilità sia poco accettabile”, sottolinea Pellicano che aggiunge: “Questo è anche il punto di vista che, non con leggerezza, un’autorità giudiziaria che osserva alla lettera, considerandolo una garanzia di tutela per le persone offese, il principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale deve prediligere. E di qui sorge il dovere di svolgere accertamenti per ogni fatto astrattamente previsto come reato dalla legge. Il pm non ha la discrezionalità di paralizzarsi, in base alla sua intuizione, magari fondata, circa il fatto che non sarà raggiunta la prova di una effettiva responsabilità penale. Non può omettere le iscrizioni suggerite dagli organi tecnici di polizia giudiziaria nei registri penali. E sarebbe responsabile di una tale inerzia”.

“Pervenire ad accertare il difetto di ogni responsabilità in capo al vertice di una istituzione complessa e importante come quella rappresentata dal Sindaco – conclude -, è un sollievo per ogni persona responsabile, ma solo quando tale difetto risulti acclarato dai fatti”.

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