Cronaca

Caso Tamoil, la Bissolati
ricorre al Tar contro il Comune

Nuova mossa giudiziaria della canottieri Bissolati contro il Comune per la vicenda dell’inquinamento Tamoil che secondo gli esperti contattati dalla società canottieri, è continuato anche dopo l’installazione della barriera idraulica.

Prove di estrazione di surnatante oggi in Bissolati: lo strato oleoso più scuro che galleggia all’interno del cilindro è alto 50 cm. E’ stato estratto a 10,5 metri circa di profondità

La società presieduta da Maurilio Segalini ha depositato al Tar l’istanza di annullamento della delibera con cui, il 3 ottobre scorso, il Comune attraverso la dirigente di settore Marina Venturi, ha chiuso la conferenza di servizio riguardante gli interventi di ripristino ambientale nelle aree esterne alla raffineria. Una conclusione che alla Bissolati non era piaciuta, in quanto non prendeva atto delle risultanze di ulteriori analisi fatte eseguire dalla società che dimostravano l’inefficacia delle misure di contenimento degli idrocarburi all’interno della raffineria. Davanti a queste evidenze, peraltro in parte emerse anche nelle perizie del processo penale, la Bissolati aveva chiesto l’avvio di un nuovo procedimento istruttorio basato su un nuovo “modello concettuale”, che invece non è stato concesso. Da qui la richiesta di annullamento.

Per la Bissolati, dunque, la barriera idraulica per contenere i danni ambientali è “inadeguata” e non ferma gli idrocarburi freschi che continuerebbero a contaminare il terreno della società. Un ricorso contro il Comune, ma anche contro Provincia, Arpa Lombardia, Arpa dipartimento di Cremona , Ats Valpadana, e contro Tamoil Raffinazione spa, Tamoil servizi logistici e Tamoil Italia spa.

“Il provvedimento impugnato”, scrivono nel ricorso gli avvocati di Bissolati, Gian Pietro Gennari, Claudio Tampelli e Maria Ughetta Bini, “si colloca all’interno del procedimento, tutt’ora in corso, di ripristino ambientale nel terreno insaturo e nell’acqua di falda delle aree esterne alla Raffineria Tamoil, sulla sorta di progetto operativo approvato ben dieci anni orsono, finalizzato al recupero di prodotto surnatante, obiettivo ad oggi non ancora raggiunto”.

Per i legali della canottieri, “tanto i periti nominati nel processo penale quanto quelli nominati nel procedimento tecnico preventivo promosso dalla Bissolati si sono concordemente espressi nel senso sia della inadeguatezza della barriera idraulica ad impedire il deflusso degli inquinanti dall’area Tamoil verso quella della canottieri che nella riconducibilità dello stato di contaminazione di questa al passaggio degli idrocarburi provenienti dall’area Tamoil”.

“La Conferenza dei servizi”, evidenziano i legali, “coerentemente alle dichiarazioni e agli impegni assunti, avrebbe dovuto essere il luogo della valutazione delle risultanze dell’accertamento tecnico e dell’adozione di decisioni coerenti e congruenti con i giudizi tecnici espressi dai periti, anche relativamente alla problematica della inidoneità ed efficacia della barriera idraulica, della necessità di revisione dell’Analisi dei rischi e del modello concettuale utilizzato”. Ma “dalla lettura del provvedimento conclusivo qui impugnato, nonché dei verbali delle Conferenze, così come dalla lettura dei pareri della Provincia e di Arpa resi all’interno del procedimento, emerge, invece, che non vi è stata alcuna valutazione delle carenze accertate in sede di accertamento tecnico preventivo né tanto meno di esplicitazione delle motivazioni in forza delle quali sono state disattese le motivate ragioni di opposizione di Bissolati all’approvazione del progetto. Il provvedimento è quindi illegittimo per difetto di istruttoria, omesso e comunque erroneo apprezzamento dei fatti nonché per difetto di motivazione”.

Sara Pizzorni

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