Dubbi legali sull'ex Soldi "privato" Il Comune frena, l'assessore: "Vogliamo approfondire"

“La Commissione Affari Sociali prevista giovedì per la presentazione del Progetto Welfare Città di Cremona è rinviata a data da definire in quanto un parere della Corte dei Conti, reso pubblico pochi giorni fa, ha indotto l’Assessorato ad un ulteriore approfondimento sul Progetto Welfare”. Si apprende così, nel primo pomeriggio, la frenata del Comune sulla privatizzazione dell’ex Soldi. Il parere della Corte dei Conti lombarda a cui si fa riferimento è il numero 403 del 18 settembre. Una questione simile a quella cremonese, sollevata dal Comune di Delebio (provincia di Sondrio). In sostanza, la Corte ha previsto il divieto normativo per il Comune che gestisce una casa di riposo di creare una Fondazione per la gestione della stessa. “In particolare – si legge nel testo – l’articolo 9, comma 6, ha introdotto il divieto, per gli enti locali, di “istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione”.
“La situazione del Comune di Delebio – spiega l’assessore Luigi Amore – non è identica alla nostra, ma è molto simile. C’è da dire che nel parere si parla solo dell’ambito sociale e non socio sanitario che è il caso cremonese. Ma abbiamo deciso di fermarci per approfondire la questione. Attendiamo chiarimenti da regione e organi competenti. Se necessario chiederemo il parere della Corte dei Conti sulla nostra specifica situazione”.
“Che sia chiaro – conclude l’assessore – non rimandiamo per ragioni politiche: eravamo pronti ad iniziare un percorso di condivisione con sindacati e parenti per arrivare alla Fondazione. Si tratta solo di attendere delucidazioni per non fare le cose e poi dover tornare indietro”.
Dal parere della Corte dei Conti – sezione Lombardia del 18 settembre 2012
PREMESSO CHE
Il sindaco del comune di Delebio, con nota n. 4784 del 6 agosto 2012, chiedeva all’adita Sezione l’espressione di un parere in ordine alla creazione di una fondazione per l’erogazione di servizi sociali.
In particolare, il Sindaco precisava quanto segue:
– che il comune di Delebio gestisce in proprio la R.S.A. Casa di Riposo per anziani “Corti Nemesio”;
– che il comune intende istituire una fondazione per la gestione di tale servizio al fine di assicurarne una maggiore autonomia e snellezza gestionale;
– che la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 14/2011 ha delineato i principi per la determinazione, ai sensi dell’articolo 76, comma 7, d.l. n.112/08, della spesa del comparto personale.
Sulla base di tali premesse, il Sindaco dell’ente locale, formulava i seguenti quesiti:
1) se è lecita l’istituzione di una fondazione avente ad oggetto l’erogazione del servizio pubblico sopra indicato ed attualmente gestito direttamente dal Comune;
2) se è possibile il trasferimento alla fondazione del personale comunale attualmente assegnato alla predetta struttura, con applicazione della disciplina della cessione di ramo d’azienda;
3) se la spesa del personale trasferito debba o meno essere imputata al bilancio dell’Ente Locale e se il personale vada o meno conteggiato nel personale comunale ai fini del rispetto della normativa in materia di vincoli assunzionali e di contenimento della spesa di personale.
AMMISSIBILITA’
La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.
La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.
La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.
Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.
Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla.
Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.
Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.
Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici” da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).
Risultando conforme ai richiamati parametri, la richiesta di parere oggetto di esame va ritenuta ammissibile.
MERITO
La questione in esame concerne in primo luogo la possibilità o meno, per il comune di Delebio, di realizzare una fondazione per la gestione della R.S.A. Casa di riposo per anziani attualmente direttamente gestita dal comune.
Su tale fattispecie è recentemente intervenuto il decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 (c.d. spending review).
In particolare, l’articolo 9, comma 6, ha introdotto il divieto, per gli enti locali, di “istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione”.
L’amplissima latitudine operativa della disposizione, nel quadro dell’opzione legislativa favorevole alla reinternalizzazione dei servizi, non può che comprendere anche le fondazioni ed in genere tutti gli organismi strumentali creati dall’ente locale (salvo, per le società, il riferimento contenuto nel comma 7).
Quanto alle funzioni fondamentali, esse comprendono, in generale, “l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale” e nello specifico la “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini” (art. 14, comma 27, d.l. n. 78/2010 come modificato dall’art. 19 del d.l. n. 95/2012).
Nella fattispecie in esame (istituzione di una fondazione cui affidare la gestione di una casa di riposo), pertanto, opera l’espresso divieto normativo.
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