Cronaca

Recupero evasione fiscale, i comuni fanno troppo poco. A Cremona arrivati 20mila euro

L'analisi della CGIA Mestre: dei 107 miliardi di euro che si stima siano stati sottratti al fisco nel 2024, gli enti locali sono riusciti a fare emergere solo 5 milioni, incassandone per legge solo la metà

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Secondo uno studio della CGIA di Mestre, i Comuni italiani non fanno abbastanza per contrastare l’evasione, anche per la mancanza di personale addetto. E così dei 107 miliardi di euro che l’Associazione degli artigiani e dei piccoli imprenditori stima vengano sottratti al fisco, i Comuni nel 2024 sono riusciti a fare emergere solo 5 milioni e la metà soltanto è stata incassata.

La legge prevede che le Amministrazioni comunali che segnalano all’Agenzia delle Entrate casi di evasione riguardanti Irpef, Ires, Iva, imposte di registro, ipotecarie e catastali ottengono il 50 per cento di quanto accertato. Fatti i conti, le 304 amministrazioni che si sono attivate hanno potuto incassare appena 2,5 milioni di euro. Una cifra, sottolinea la CGIA che ha messo a punto questo approfondimento, che definire “insignificante” è quasi un eufemismo.
In origine la legislazione nazionale riconosceva ai Comuni il 30 per cento. Nel 2011 la quota è salita al 50, poi dal 2012 al 2021 ha raggiunto il 100 per cento, per poi essere ridotta di nuovo al 50 dal 2022. Da quest’anno, infine, si tornerà al 100 per cento. Un via vai che difficilmente aiuta a costruire una strategia stabile e credibile di contrasto all’evasione.

Nell’elenco dei 304 Comuni che hanno comunicato i dati, Cremona si colloca al 26esimo posto con incasso di 20.724 euro, cifra che si riferisce a quanto erogato dallo Stato al Comune nel 2025 per la partecipazione all’attività
di accertamento riferita al 2024.

Il Comune italiano che nel 2025 ha incassato di più dalla lotta all’evasione è stato Genova con 406.838 euro. Seguono Milano con 376.499, Prato con 170.122 e Torino con 113.888 euro. Nelle prime 10 posizioni a livello nazionale spiccano i risultati ottenuti dall’Amministrazione comunale di Cernusco del Naviglio (Mi) con 40.534 euro e Trezzo sull’Adda (Mi) con 39.539 .

Lo studio della CGIA puntualizza tuttavia che “per i Comuni segnalare un presunto evasore al fisco non è affatto semplice. Le comunicazioni inviate dalle amministrazioni locali devono essere puntuali e circostanziate, e riportare i dati identificativi del soggetto a cui vengono contestati comportamenti evasivi o elusivi. Motivazioni generiche, insomma, non bastano.

“C’è poi il nodo delle competenze. Per costruire l’istruttoria da girare all’Agenzia delle Entrate serve personale preparato, in grado di svolgere una vera e propria attività “investigativa”. Un’abilità che un dipendente comunale può acquisire solo attraverso una formazione mirata e continuativa, che dovrebbe essere garantita dalla stessa Amministrazione finanziaria. Il risultato? Con organici ridotti all’osso e uffici spesso del tutto impreparati ad affrontare la materia, per molti sindaci diventa un’impresa ricorrere a questo strumento”.

Le “segnalazioni qualificate” che i Comuni devono comunicare all’Agenzia delle Entrate riguardano i seguenti ambiti di intervento:
a. commercio e professioni (ad esempio, riguardo ai soggetti che, pur svolgendo un’attività di impresa, siano privi di partita Iva);

b. urbanistica e territorio (es. soggetti che abbiano partecipato, anche in qualità di professionisti o imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati e insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale);

c. proprietà edilizie e patrimonio immobiliare (persone fisiche nei cui confronti risulti la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero notifiche di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione relativa alla tariffa sui rifiuti in qualità di occupante dell’immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati, ovvero di redditi di fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell’imposizione diretta);

d. residenze fittizie all’estero (soggetti che, pur risultando formalmente residenti all’estero, abbiano, di fatto, nel comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 2, del codice civile);

e. disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva (persone fisiche che risultino avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi, ovvero altri beni e servizi di rilavante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto).

 

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