Velocità stabilita 'ad occhio' Verbale troppo generico, multa annullata
Il giudice di pace Beatrice Ghillani ha accolto il ricorso presentato dalla difesa e ha annullato il verbale di una multa per eccesso di velocità. Troppo generica la contestazione fatta dagli agenti della polizia stradale di Cremona.
di Sara Pizzorni
Il giudice di pace Beatrice Ghillani ha accolto il ricorso presentato dalla difesa e ha annullato il verbale di una multa per eccesso di velocità. Troppo generica la contestazione fatta dagli agenti della polizia stradale di Cremona. Il 23 agosto del 2015 alle 23,30 l’automobilista, un 48enne di Cremona residente a San Daniele Po, stava percorrendo l’innesto autostradale che porta al casello e successivamente a Cremona. Quando lo avevano fermato, gli agenti erano appostati nei pressi del casello. Velocità troppo elevata, a loro giudizio. Ed era scattata la sanzione: 225,33 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.
Nel verbale, come ha ricordato il legale della difesa, l’avvocato Luca Curatti, è precisato che “la velocità è stata stabilita ad occhio”. “E’ innegabile, secondo il difensore, “che la contestazione derivi da una mera valutazione personale, peraltro consentita dalla norma dell’agente accertatore, ma è altresì innegabile che la legge prescriva, a tutela sia dei diritti del presunto trasgressore che dei principi che regolano il procedimento amministrativo, che il verbale debba contenere l’esposizione dettagliata delle circostanze oggettive sulle quali si basa la valutazione del verbalizzante. Nel verbale, invece, nulla è stato neppure genericamente specificato”. “I verbalizzanti”, fa notare la difesa nel suo ricorso, “si limitano a precisare che la contestazione è avvenuta ‘in ore notturne’ e che l’uomo conduceva il veicolo lungo lo svincolo autostradale dove vige il limite di velocità di 40 chilometri. Nulla di più. E’ solo da queste sole circostanze che i verbalizzanti hanno desunto la pericolosità della velocità tenuta dall’automobilista”. Nel ricorso, il legale ha citato anche la Corte di Cassazione, che ha chiarito che “la pericolosità della condotta di guida deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura”.
Il giudice ha accolto le ragioni della difesa: “Nel verbale impugnato”, si legge nella motivazione, “non risulta adeguatamente precisato il punto di visuale da cui gli agenti avrebbero rilevato l’infrazione. Non emergono, altresì, specificate le condizioni del traffico e della strada teatro del fatto legate al particolare contesto spazio temporale dell’accertamento. Alla luce della tipologia di infrazione addebitata, il cui accertamento presuppone la valutazione soggettiva degli eventi da parte degli operatori del traffico, la mancata indicazione nel provvedimento degli elementi da cui sia stato desunto il giudizio di responsabilità del trasgressore inficia l’atto stesso sotto il profilo della completezza. La genericità della descrizione operata dagli agenti accertatori nel provvedimento impone l’accoglimento del ricorso”.