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Consulenza Aem ad Albion, il Tar invalida la gara: 'Non rispettata la par condicio'

Invalidata, dal Tar Brescia, la gara effettuata da Aem Cremona per l’affidamento del servizio di advisory finanziario alla Albion, società di consulenza a cui si era precedentemente rivolto il Comune di Cremona (proprietario unico di Aem) per valutare gli aspetti economico finanziari della controllata  con particolare riguardo alla rimodulazione del debito e alla dismissione di alcuni asset.  La sentenza, firmata dai giudici Alessandra Farina, Stefano Tenca e Francesco Gambato Spisani, porta la data del 4 aprile e accoglie il ricorso presentato da un altro partecipante, lo studio legale tributario Sgaravato e lo studio Righini in associazione temporanea, risultati secondi in graduatoria. L’aggiudicazione, per un importo di 255mila euro, era avvenuta da parte del Cda di Aem presieduto da Massimo Siboni lo scorso 4 novembre.

In estrema sintesi, il ricorso viene accolto in quanto ci sarebbe stata disparità di trattamento tra le aziende partecipanti. “Le conoscenze maturate da Albion – si legge nella sentenza –  senz’altro suscettibili di precostituire una situazione di partenza favorevole, dovevano essere contro-bilanciate dall’esibizione integrale in gara dell’intero materiale documentale esaminato e vagliato dalla controinteressata in precedenza e degli elaborati consegnati in esito all’incarico ricevuto. Solo questa modalità avrebbe garantito un riequilibrio tra le concorrenti, e lo svolgimento di una competizione non snaturata. In definitiva, posto che i partecipanti non hanno avuto a disposizione le medesime informazioni per sviluppare l’offerta, è ravvisabile un vulnus della par condicio tale da compromettere il corretto e leale svolgimento del confronto comparativo”.

La sentenza ricostruisce la vicenda dell’aggiudicazione, partendo dalla seconda seduta di gara, il 20 ottobre 2015, quando un’altra concorrente – la Kpmg Advisory Spa – veniva esclusa dalla competizione per conflitto di interessi: “detta impresa, infatti, aveva ricevuto un incarico di advisory industriale da Linea Group Holding (LGH) Spa – detenuta al 30,915% da AEM – e tra i servizi oggetto di affidamento erano comprese la valutazione iniziale del gruppo LGH e la definizione del Piano Strategico, ossia prestazioni affini all’incarico che AEM intendeva assegnare”, recita la sentenza ricostruendo le fasi preliminari. Diversamente da Kpmg, per Albion Aem non ravvisava motivi di esclusione, nonostante (come si vedrà in seguito) l’advisor avesse già un’approfondita conoscenza della situazione economico finanziaria e industriale di Aem in virtù di un precedente incarico.  “Dopo l’apertura delle offerte economiche – si legge ancora –  e l’attribuzione di punteggi, Albion risultava aggiudicataria con 71,15 punti (63,50 per la parte tecnica e 7,65 per la componente economica, mentre i ricorrenti si piazzavano al secondo posto con 55 (articolati rispettivamente in 25 e 30).
L’ATI ricorrente presentava istanza di revoca dell’aggiudicazione in autotutela, sottolineando i trascorsi professionali e le consulenze fornite da Albion sulla compagine societaria cui appartiene AEM, elementi che rendevano inopportuna la prosecuzione della gara a salvaguardia della par condicio dei partecipanti. La stazione appaltante rigettava la richiesta e disponeva l’aggiudicazione definitiva alla controinteressata”.

In particolare, Albion era già stata selezionata da Aem, nella seduta del cda del 21 luglio 2014 a seguito di indagine di mercato, per svolgere un’analisi su eventuali dismissioni di asset societari e ottimizzazione della struttura finanziaria. L’incarico ufficiale arrivava il 10 novembre 2014 e lo studio consegnato ad Aem alla fine di gennaio 2015. Sulla base di esso, la patrimoniale del Comune approvava nel marzo successivo il Piano di razionalizzazione delle società del gruppo.

Tra le recriminazioni dei ricorrenti, il fatto che “dall’esame dell’offerta tecnica, si evincerebbe che le attività ritenute necessarie per la definizione del Piano e della connessa manovra erano già state impostate dalla controinteressata in occasione della consulenza precedentemente fornita”. Alcuni documenti non hanno potuto essere esaminati, affermano ancora i ricorrenti: “in particolare quelli inerenti dati rilevanti come i flussi e l’aggiornamento delle assumption, che hanno contribuito a determinare uno squilibrio di partenza tra i partecipanti al bando. La conoscenza approfondita del PEF iniziale, sul quale si è innestato il parere elaborato da Albion (inserito nel parere preliminare), ha comportato un minor sforzo nella comprensione delle dinamiche aziendali, rendendo le proposte più agevoli, appropriate e aderenti all’effettivo fabbisogno della committenza”.

gbiagi

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