Cronaca

'Furbetti del cartellino', assolti e condannati: ecco perchè

Di “comportamento manipolativo, e in quanto tale, fraudolento”, scrive il giudice nelle 40 pagine di motivazione della sentenza emessa lo scorso 6 novembre relativa all’indagine  ‘Zero in condotta’ della guardia di finanza, indagine che ha coinvolto nove dipendenti dell’istituto Ghisleri di via Palestro accusati di truffa ai danni dello Stato. Tutti sono stati processati con il rito abbreviato, tranne Matteo Pelizzoli e Daniela Mineo, i due impiegati rinviati a giudizio e gli unici ad essere stati reintegrati.

Per gli altri sette, il gup ha emesso tre assoluzioni e quattro condanne: un anno e 2 mesi per  l’impiegata Claudia Maria Fumagalli, 6 mesi e 10 giorni per la bidella Nadia Bettoni, e sei mesi ciascuno agli impiegati Rosalba Buonassisi e Vincenzo Meanti, quest’ultimo nel frattempo andato in pensione. Assolte, invece, Roberta Pecoraro, direttore dei servizi generali e amministrativi dell’istituto, ‘perchè il fatto non sussite’, mentre la bidella Laura Enrica Azzali e l’impiegata Emanuela Boschiroli per la tenuità del fatto.

Durante le indagini, culminate nell’ottobre dell’anno scorso, i finanzieri della Compagnia di Cremona, dall’8 maggio al 16 giugno del 2017, avevano monitorato gli spostamenti degli imputati, rilevando numerosi casi di ingiustificato allontanamento dal luogo di lavoro. Dall’attività investigativa era emersa l’esistenza di scambi reciproci dei badge personali tra dipendenti che vicendevolmente procedevano alla timbratura del cartellino elettronico per favorire i colleghi assenti al mattino o al termine dell’orario di lavoro. Spesso i dipendenti si allontanavano dall’ufficio anche durante l’orario, dedicandosi a svariate commissioni di carattere personale come pranzi con amici, spese al supermercato e acquisti di fiori e piante. Si parla di circa 100 ore di assenza, divise in 80 casi, in un mese e mezzo. Otto ore l’assenza più lunga, dieci minuti la più breve.

“Condotte”, per il giudice, “idonee a trarre in inganno l’amministrazione pubblica presso la quale i dipendenti prestavano servizio in quanto questi ultimi risultavano presenti al lavoro quando in realtà non lo erano”. “L’ente pubblico”, si legge, “ben potrebbe aver subito pregiudizio rilevante per effetto delle pur minime assenze, poichè esse vanno valutate non soltanto sotto un profilo quantitativo, ma anche in quanto mettono in pericolo l’efficienza degli uffici: le singole assenze incidono, infatti, sull’organizzazione dell’ufficio, alterando la preordinata dislocazione delle risorse umane”. Per il giudice, “la proficuità, anche in favore dell’utenza, dello svolgimento della quotidiana attività amministrativa è stata certamente messa a repentaglio dalle personali iniziative di quei dipendenti che hanno mutato a proprio piacimento i prestabiliti orari di presenza in ufficio, con il rischio di creare nocive scoperture ed inutili accavallamenti, e comunque fornendo una prestazione diversa da quella doverosa, non soltanto per durata, ma anche quanto all’orario di inizio e di fine”.

Per il giudice, “appare evidente che nelle circostanze in cui le imputate Buonassisi, Fumagalli e Bettoni abbiano omesso di timbrare il badge in corrispondenza della pausa pranzo e analogamente nei casi in cui queste ultime e Meanti si erano assentate dall’ufficio per svolgere incombenze di carattere personale, tutti figuravano (ininterrottamente) in servizio, condotta che si è ripercossa sia sulla quantità di ore di lavoro espletate, risultanti nella realtà inferiori rispetto a quelle registrate dal sistema informatico, sia sull’organizzazione interna dell’istituto scolastico, il quale, evidentemente, non poteva fare affidamento sul numero di dipendenti che apparentemente risultavano in servizio, in quanto l’assenza non veniva da costoro palesata al datore di lavoro”.

Nella motivazione, il giudice ricorda la circostanza che i lavoratori, “sommando all’orario d’obbligo i minuti in cui risultavano assenti, risultavano aver prestato ore di lavoro straordinario che avevano diritto di recuperare mediante riposi compensativi”. Nell’esposto che ha dato il via all’indagine, in effetti, si fa proprio riferimento al fatto che la Bettoni e il Meanti fossero riusciti ad accumulare un notevole numero di ore di straordinario da poter successivamente sfruttare come recupero ore. “Sotto questo profilo”, scrive il giudice, “il piano di lavoro prevede che le ore prestate eccedenti l’orario d’obbligo, se regolarmente utilizzate, potevano essere recuperate in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. Ne consegue che al sistema dei recuperi orari si riconnette all’evidenza un danno immediato e diretto per la pubblica amministrazione. Le reiterate ed ingiustificate assenze dal posto di lavoro degli imputati Buonassisi, Fumagalli, Meanti e Bettoni hanno in conclusione necessariamente prodotto nella circoscritta dimensione dell’istituto scolastico un danno patrimoniale per l’ente, chiamato a retribuire una ‘frazione’ della prestazione giornaliera non effettuata, ovvero a rinunciare alla prestazione stessa per difetto del meccanismo dei recuperi, con l’ulteriore danno correlato alla mancata presenza del dipendente nel presidio lavorativo”.

Per quanto riguarda invece le posizioni degli imputati assolti, in particolare Azzali e Boschiroli, accusate di aver timbrato il badge personale della collega Fumagalli, il giudice ha rilevato “un’occasionalità di condotte da parte delle imputate che non si sono mai allontanate ingiustificatamente dal luogo di lavoro, nè risulta abbiano timbrato il badge di altri colleghi, ponendo in essere un comportamento non abituale”.

Infine la posizione della Pecoraro, che in cinque occasioni aveva inserito manualmente l’orario di uscita della Fumagalli, accedendo al programma informatizzato del quale aveva le credenziali. Oltre agli inserimenti delle assenze della Fumagalli, la Pecoraro aveva provveduto a registrare manualmente l’orario di entrata e uscita di altri dipendenti che avevano omesso di timbrare il proprio ingresso o l’uscita dal luogo di lavoro. In questo, il giudice non ha riscontrato una condotta fraudolenta, “trattandosi di una delle mansioni cui doveva necessariamente attendere in virtù della qualifica di direttore dei servizi generali e amministrativi”. “Non risulta provato”, si legge nella motivazione, “che la Pecoraro abbia dolosamente utilizzato tale sistema per consentire alla Fumagalli di assentarsi dal luogo di lavoro”. Nel procedimento è emerso che la Fumagalli aveva detto alla Pecoraro di dover assentarsi per ragioni familiari, e quindi, per il giudice, “non si può escludere in tale contesto che la Pecoraro, una volta che la collega l’aveva avvertita di essere anticipatamente uscita, sia intervenuta manualmente sul cartellino presenze modificandone l’orario di servizio, come era tenuta a fare nel caso in cui un dipendente si dimenticava di timbrare e come era solita fare anche nei confronti di altri dipendenti. Nè l’amicizia tra le due rappresenta elemento idoneo per ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che la Pecoraro fosse consapevole delle false attestazioni della Fumagalli in merito all’orario di uscita. Anzi, la relazione amicale ben avrebbe potuto incentivare la Pecoraro ad intervenire in modo più massiccio per agevolare la collega, mentre si è visto che è intervenuta cinque volte nell’arco di due mesi, e ciò in linea con quanto ha fatto nei confronti di altri dipendenti del Ghisleri”.

Sara Pizzorni

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