Lettere

Referendum Giustizia, "ecco dove sbaglia Alessandro Barbero"

Fill-1
da Andrea Giacalone

Egregio Direttore,

un clima referendario riccamente animato da argomentazioni pretestuose, quando non addirittura menzognere, spicca per maliziosità lo storico Alessandro Barbero. Nel perorare la sua avversione alla modifica costituzionale, il Professore si scaglia contro il metodo scelto dal Riformatore per la nomina dei dieci membri laici dei CSM.

In effetti, mentre per i venti membri togati la riforma contempla una estrazione a sorte fra i magistrati in servizio, per i soli laici viene previsto che il Parlamento, riunito in seduta comune, decida preventivamente un elenco di nominativi tra i quali eleggere, tramite sorteggio, i futuri consiglieri.

Secondo lo Storico, proprio questa preventiva scelta, operata dalla politica, avvantaggerebbe la componente laica che si troverebbe così in condizioni tali da poter assoggettare al proprio volere l’intero CSM, pregiudicandone irrimediabilmente l’autonomia. Come possa una minoranza di dieci persone sottomettere una maggioranza di ventidue magistrati se lo domanderebbe lo stesso Costituente del 1947, che in queste identiche proporzioni ritenne di trovare una solida garanzia di indipendenza della magistratura.

Ma la lacuna maggiore, mostrata dal professor Barbero e dai suoi seguaci, consiste nell’ignorare le ragioni sottostanti al criticato potere di nomina affidato al Parlamento. Ragioni attribuibili all’originario Costituente, preoccupato di evitare il pericolo che, enfatizzando il concetto di indipendenza, potesse crearsi una casta della magistratura, avulsa dai restanti poteri dello Stato.

Da qui la decisione di realizzare, tramite la potestà di nomina affidata al Parlamento, un collegamento fra potere giudiziario e potere legislativo e, per mezzo di quest’ultimo, un legame fra potere giudiziario e popolo sovrano. Viceversa, riguardo ai membri togati, il Costituente non si soffermò particolarmente sui criteri di nomina, impegnandosi solo ad assicurare che fossero in numero tale da garantire una intaccabile indipendenza della magistratura.

Piuttosto, la vera, condivisa preoccupazione del Costituente del 1947 riguardò l’eventualità, poi concretizzatasi, che la magistratura, salvaguardata da ingerenze esterne, potesse rimanere vittima di influenze correntizie interne. “Nel concedere la completa autonomia al potere giudiziario molti ritengono di realizzare il mezzo per assicurare al giudice l’indipendenza; ma ciò è errato, in quanto l’autogoverno garantisce la Magistratura dalle influenze di altri poteri ma non presenta alcuna garanzia per quell’indipendenza all’interno del corpo giudiziario, che è certamente la più importante”.

Queste parole, che qualcuno potrebbe erroneamente ascrivere ad un moderno sovranista animato dall’intenzione di attentare all’autonomia della magistratura, risalgono all’8 gennaio 1947, pronunciate dal costituente Renzo Laconi, rappresentante del Partito Comunista Italiano.

© Riproduzione riservata