Detenzione illecita di 160 animali imbalsamati: il giudice si affida ad un esperto
L’imputato avrebbe violato la normativa in materia di imbalsamazione e tassidermia. Per la difesa, solo un appassionato e un collezionista. "Documentazione in regola"
C’era una famiglia di gufi risalente ai primi anni del ventesimo secolo, c’era il coccodrillo del Nilo, un caimano, rapaci, tanti animali antichi e un’infinità di uccelli. Animali imbalsamati che nel settembre del 2024 i carabinieri forestali di Cremona, con il supporto del Nucleo Cites di Pavia, avevano sequestrato ad un restauratore cremonese appassionato di caccia e di animali imbalsamati.
L’uomo è a processo per aver violato la normativa prevista in materia di imbalsamazione e tassidermia: secondo l’accusa, avrebbe messo in vendita 154 capi e detenuto 178 animali ancora da imbalsamare, anche appartenenti a specie protette. Tutto in assenza della documentazione di tracciabilità sulla provenienza e sulla legale acquisizione degli esemplari.
L’imputato avrebbe inoltre omesso di compilare, per le specie protette, o comunque non cacciabili, tra cui anche specie esotiche, il registro di tassidermia. Per la procura, 160 esemplari sarebbero stati detenuti in assenza della prescritta documentazione obbligatoria.
Oggi era prevista la sentenza, ma il giudice ha ritenuto di rivolgersi ad un esperto che sarà sentito a novembre.
Per la difesa, rappresentata dagli avvocati Christine Faticati e Barbara Pedrazzani, quanto contestato all’imputato “sono illazioni e congetture senza prove“. Tutti gli animali sarebbero invece stati regolarmente detenuti, così come era stato deciso nel 2012 dallo stesso tribunale di Cremona in un procedimento fotocopia contro lo stesso imputato. “Noi abbiamo prodotto tutte le autorizzazioni”, hanno fatto sapere i legali. “Per gli animali che il mio assistito deteneva non c’era bisogno di ulteriori documenti, mentre per gli esemplari acquisiti successivamente è stata prodotta tutta la documentazione”.
“La sentenza del 2012”, ha ricordato la difesa, “stabiliva un aspetto fondamentale: il giudice aveva deliberato che tutti gli animali, anche quelli disciplinati dalla normativa Cites per le specie protette che fossero già circolanti prima dell’entrata in vigore della legge del 1992, erano legittimamente detenibili senza ulteriore documentazione di certificazione. Molti esemplari della collezione non sono protetti, si tratta di animali cacciabili ai sensi dell’ articolo 18 della legge sulla caccia”.
“Il mio cliente”, ha aggiunto l’avvocato Faticati, “è un collezionista, non ha mai commercializzato nulla. Solo una parte di esemplari, tra l’altro non protetti, era stata venduta legittimamente in Germania. Gli altri erano a casa sua, in un ambiente privato”.
L’imputato, secondo la difesa, non ha mai imbalsamato animali. Tutti erano già stati tassidermizzati da professionisti. Lui aveva solo seguito un corso in quanto si era unito ad un amico per raggiungere il numero minimo per organizzare le lezioni. Mentre le spoglie, e cioè i resti di animali che erano stati cacciati e che erano conservati nel freezer, erano ancora da far tassidermizzare”.
All’epoca dei fatti, oltre alla denuncia, al restauratore con la passione per la caccia era stata comminata anche una sanzione amministrativa di 30mila euro, rispetto alla quale i legali hanno fatto ricorso.