Cronaca

Bici, le raccomandazioni della Questura per una circolazione sicura

Cremona è una città particolarmente ricca di biciclette, ma anche di ciclisti indisciplinati. A questo proposito la Questura di Cremona ricorda quali sono le regole per una corretta cicolazione stradale in bicicletta, prendendo spunto dallo speciale uscito sulla rivista ufficiale della Polizia di Stato, Poliziamoderna.

“I velocipedi devono essere equipaggiati di alcuni elementari dispositivi essenziali alla sicurezza, di cui il conducente deve costantemente verificare il funzionamento – evidenziano dalla Questura -. In particolare, devono essere presenti: un efficace sistema di frenatura, dispositivi di segnalazione visiva (anteriore a luci bianche o gialle, posteriore a luci rosse e catadiottri rossi e sui pedali e sui lati del velocipede catadiottri gialli), un campanello che deve emettere un suono di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.Sul velocipede può prendere posto, di norma, solo il conducente salvo che sia appositamente costruito ed attrezzato per il trasporto di altre persone. Non c’è, perciò, un divieto di trasporto di passeggeri sui velocipedi ma è in ogni caso imposto che essi siano sistemati correttamente su sellini, seggiolini o altre strutture costruite appositamente per ospitarli in completa sicurezza. Il trasporto di persone sulla canna o sul manubrio è sempre vietato dal codice della strada”.
Il trasporto di bambini sulle biciclette, che non sono attrezzate e costruite per trasportare più di una persona, “è ammesso se i minori sono sistemati su idonei seggiolini solidamente fissati alla bicicletta. Il seggiolino può essere collocato sia anteriormente che posteriormente, nel rispetto delle istruzioni di montaggio fornite dal costruttore”. Il trasporto del bambino sul seggiolino, che è consentito solo se il conducente è maggiorenne, può avvenire a condizione che siano sempre rispettate le seguenti regole: il bambino trasportato non deve avere una età superiore ad otto anni; il seggiolino collocato anteriormente non deve portare bambini di peso superiore ai 15kg; il seggiolino deve avere un sedile con schienale, braccioli e un sistema di sicurezza per il fissaggio del bambino (in genere attraverso adeguate bretelle) e, soprattutto, un adeguato dispositivo di protezione dei piedi del bambino;  il seggiolino deve essere installato in modo che, durante il trasporto, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso”.

Per quanto riguarda la circolazione delle bici sulla strada, vi sono delle scrupolose regole da seguire. “Il rispetto delle regole da parte di chi conduce tali veicoli assume particolare importanza se si considera che, soprattutto nei centri urbani, si registra una significativa mortalità per incidenti stradale che li vedono coinvolti – fanno sapere dalla Questura -. Nel nostro Paese, durante la circolazione con velocipede, non è richiesto l’uso del casco protettivo o di abbigliamento rifrangente per le ore notturne anche se questi due strumenti di protezione possono rivelarsi davvero molto importanti per la sicurezza del conducente di una bicicletta. Il conducente di un velocipede non può trainare animali al guinzaglio né farsi trainare da altri veicoli a motore. È una regola, purtroppo, spesso disattesa la cui violazione può avere pesanti conseguenze per le persone o per gli animali. Quando, poi, questi ultimi sono in evidente difficoltà nel seguire il padrone che sfreccia troppo veloce sulla bicicletta a cui sono attaccati, si rischia di essere anche incriminati per il reato di maltrattamento di animali”.

Il conducente deve essere “idoneo per requisiti fisici e psichici e, quindi, non può circolare ubriaco o in stato di alterazione da stupefacenti”. Le sanzioni per i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, infatti, trovano applicazione anche nei confronti dei ciclisti. Il ciclista deve rispettare tutte le norme di comportamento valide per i conducenti e, in particolare, le prescrizioni della segnaletica.
“In presenza di una pista ciclabile adiacente alla strada e presegnalata dall’apposito segnale, i conducenti di velocipedi hanno l’obbligo di servirsene e non possono mai circolare sulla carreggiata – evidenzia ancora l’articolo -. La possibilità di circolare sulla carreggiata, insieme agli altri veicoli, perciò, è limitata ai luoghi in cui non siano presenti le piste ciclabili. In tali casi, i velocipedi devono essere condotti tenendosi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata stessa, in modo da non intralciare il transito dei veicoli a motore. Per immettersi nelle carreggiate a traffico veloce o per attraversare le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione. I ciclisti devono di regola procedere su unica fila e comunque mai affiancati in numero superiore a due. Il rispetto di tale regola, che nei centri abitati è rimesso alla prudente valutazione del ciclista in base alle condizioni della circolazione (es. se il passaggio non è stretto o ingombrante, se non si trova in curva, ecc.), fuori dei centri abitati diviene un preciso ed inderogabile obbligo. In ogni caso è consentito procedere affiancati quando uno dei ciclisti è minore di anni dieci e procede a destra del conducente più anziano. Le biciclette e gli altri velocipedi possono circolare nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane. Non possono, invece, circolare sulle corsie riservate ai mezzi pubblici. La svolta a destra o a sinistra deve essere sempre presegnalata sporgendo lateralmente il braccio”.

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