Cronaca

Bigenitorialità al tempo del covid: diritto di visita e mantenimento dei figli

L’emergenza Coronavirus ha creato non poche difficoltà ai genitori separati, che in molti casi si sono trovati ad avere figli minorenni in altri comuni o addirittura in altre Regioni e non poterli andare a trovare. Molte le chiamate con richiesta di aiuto giunte all’associazione Bi.Genitori, coordinata da Massimo Brugnini,

“A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno siamo stati in grado di poter confermare che, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche in ambito extraregionale” spiega. “Tali spostamenti ancora oggi dovranno avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

In questi giorni in cui il Paese passa alla fase due, stanno arrivando invece segnalazioni di problematiche che riguardano la diminuzione del reddito (a causa del Coronavirus) e l’obbligo di mantenimento dei figli. A questo proposito,

“L’avvocato Mariateresa Pagliari, (componente del nostro direttivo e tra i Soci fondatori dell’associazione), che da ieri ha ripreso l’attività di legale, ha reso la propria testimonianza su quanto ha riscontrato nell’esercizio della propria attività professionale nel difficile periodo di fase 1 e 2” fa sapere Brugnini.

“Le conseguenze dell’emergenza coronavirus si sono pesantemente ripercosse sulle famiglie disgregate a causa di separazione o divorzio per tre motivi: il primo ha riguardato il diritto di visita ai figli da parte del genitore non collocatario, che veniva disatteso a causa del l’opposizione del genitore collocatario, il quale accampava il rischio di contagio nella frequentazione con l’altro genitore.

Nelle coppie con elevata conflittualità il Coronavirus è un stato un nuovo strumento per esacerbare le tensioni.  L’ emergenza covid 19 non deve essere utilizzata come un pretesto per danneggiare il genitore con cui il figlio non convive, privandolo della frequentazione col figlio. Impedendo le visite si lede anche il diritto del minore alla bigenitorialità, sancito dall’articolo 30 della Costituzione e dall’articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo.

I minori in lockdown stanno pesantemente subendo l’isolamento sociale, la mancanza della scuola e delle attività motorie; privarli della continuità dei rapporti col genitore con cui non vivono non è un atto protettivo, ma una crudeltà.

Il Tribunale di Milano è stato il primo ad emettere un decreto sul tema ed ha sancito che le disposizioni governative che limitano gli spostamenti per il coronavirus, non sospendono il calendario ed i tempi di frequentazione genitore/figli, che deve proseguire con le modalità stabilite dal Giudice.

Il Tribunale di Bari ha previsto l’obbligo di frequenti videochiamate laddove sia necessaria la sospensione del diritto di visita (un es può essere il caso di un genitore in quarantena perché positivo o perché è entrato in contatto con un positivo).

La pandemia non deve essere utilizzata per distruggere le fondamenta del rapporto genitore/figlio. Chi pone in essere tali comportamenti potrà essere giudicato inidoneo a svolgere il ruolo genitoriale per l’incapacità di preservare la continuità delle relazioni con l’altro genitore.

Il secondo motivo di contrasto è stato determinato dal fatto che numerosi genitori tenuti al versamento di un assegno per il mantenimento dei figli  hanno subito una contrazione del reddito (perché sono stati messi in cassa d’integrazione, perché la loro impresa  ha dovuto sospendere l’attività, o peggio ancora perché hanno perso il lavoro).

Ciò non giustifica il mancato pagamento né l’autoriduzione dell’assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Perché?  Perché l’obbligo di mantenimento dei figli è costituzionalmente garantito e si fonda sull’articolo 30 della Costituzione che statuisce: “ È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli “. Tale obbligo è ribadito dagli articoli 147 e 315 bis del Codice civile.

Pertanto, il genitore obbligato che non adempie al pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli incorre in gravi conseguenze di natura civilistica ed anche penali.

Cosa deve fare, allora, chi non può pagare il solito assegno?  E chi dovrebbe riceverlo e non lo riceve? Chi è tenuto al versamento dell’assegno deve presentare, con l’assistenza legale, un’istanza al tribunale con la quale provando la contrazione del reddito chiede la revisione dell’assegno. Chi deve ricevere la somma e non la percepisce o ne riscuote una parte, può notificare un atto di precetto. Il consiglio che dó io in questa fase delicata è di andare molto cauti con il penale.

Anche se siamo passati alla fase 2 di questa emergenza, il Consiglio Direttivo ha deciso di procedere ancora con l’attività tramite lo “smart working” le nostre sedi sono ancora chiuse, siamo comunque in grado di fornire tutte le informazioni inerenti la consulenza legale, l’assistenza psicologica ed anche una parte di mutuo/aiuto”.

Con l’inizio del mese di Giugno Massimo Brugnini per la Provincia di Cremona e Francesca Cerati per la Provincia di Mantova, riprenderanno i contatti con i Comuni in merito all’istituzione del “Registro della Bigenitorialità” che in un momento come quello che stiamo attraversando si sarebbe più che mai reso utile per consentire a tutti gli Enti, alle forze di Polizia etc. di poter conoscere i riferimenti del domicilio di entrambi i genitori, consentendo in questo modo gli spostamenti tra Comuni, Province e Regioni.

Sul nostro sito: www.bigenitori.it e possibile fissare un appuntamento telefonico e/o tramite videoconferenza, inoltre è sempre attivo il numero 388.1999687.

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