Scuola, sorveglianza sanitaria
e tamponi: il vademecum
Novità in arrivo per quanto riguarda la gestione della sorveglianza sanitaria a scuola e per il controllo con i tamponi in farmacia per i contatti “di caso”. Lo spiega Ats Valpadana, che spiega le principali linee guida da seguire.
In sostanza, il “Contatto stretto ad alto rischio” (ossia soggetti di età inferiore ai 6 anni ed il personale scolastico della fascia 0-6 anni) riceverà la comunicazione di inizio quarantena che terminerà dopo:
• 7 giorni di quarantena dall’ultimo contatto se vaccinato con ciclo completo (14 giorni dopo la seconda dose) e tampone negativo, da eseguire in una delle farmacie aderenti;
• 10 giorni di quarantena dall’ultimo contatto se non vaccinato e tampone negativo, da eseguire in una delle farmacie aderenti;
• 14 giorni di quarantena dall’ultimo contatto senza tampone.
I contatti stretti a basso rischio riceveranno invece la comunicazione di Sorveglianza attiva e potranno eseguire in una delle farmacie aderenti il tampone.
Il requisito necessario per accedere alla prestazione del tampone nelle farmacie aderenti, a carico del Sistema Sanitario Regionale (senza costi per il cittadino) è presentare la stampa della comunicazione di quarantena inviata da Ats, oppure di sorveglianza attiva inviata dalla scuola.
Il soggetto positivo riceverà invece la comunicazione di inizio isolamento e sarà contattato da Ats per la prenotazione del tampone di fine guarigione, da effettuare come di consueto nei punti tampone delle Asst o di altri Enti Privati Accreditati.
I contatti scolastici in sorveglianza attiva nell’attuale periodo di vacanza – fa sapere Ats Valpadana – dovranno eseguire test nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dall’ultimo contatto a rischio a scuola con soggetto positivo.
Fino ad esecuzione di tale test con esito negativo gli alunni/docenti dovranno ritenersi di fatto in quarantena (vedasi nota informativa cumulativa presente sul portale scuole), rimanendo al loro domicilio e osservando le norme di restrizione sociale e di distanziamento in ambito domestico. Tale condizione si dovrà protrarre per 14 giorni dall’ultimo contatto a rischio per coloro che non intendessero eseguire il test di sorveglianza.
Per quanto riguarda il rientro a scuola dopo le vacanze, nelle more di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali, permane la necessità di esibire idonea attestazione come da prassi consolidata per i soggetti che siano stati interessati da provvedimenti ufficiali di quarantena/isolamento obbligatorio da parte di Ats nel periodo della pausa natalizia. Le prenotazioni di tamponi di sorveglianza attiva effettuate da Ats restano valide.