Voto a Grumello, le motivazioni
della sentenza del Tar
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Pubblicate le motivazioni del rigetto da parte del Tar Brescia, seconda sezione, del ricorso presentato da Albino Gorini, candidato sindaco di Grumello Cremonese giunto secondo alla competizione elettorale dello scorso 8 – 9 giugno con un solo voto di distacco da Marilena Visigalli: 439 voti contro 440, con 23 schede bianche e 22 nulle.
Proprio su queste si era concentrata la tesi del ricorrente, assistito dagli avvocati Erminio Mola, Ilda Beqo e Anila Halili. Tre le schede dichiarate nulle nella sezione 1, su cui si era concentrata l’attenzione: il voto per il candidato sindaco, Gorini, era validamente espresso ma non quello dei candidati consiglieri. In un caso l’elettore “avrebbe aggiunto la preferenza per il candidato consigliere Maria Vittoria Berselli. Tuttavia, l’elettore, anziché scrivere il cognome di quest’ultima, l’avrebbe indicata come Melegari, cognome della madre della candidata, titolare dell’omonima farmacia in cui lavora la stessa candidata consigliera Maria Vittoria Berselli”.
In un altro caso l’elettore “avrebbe aggiunto la preferenza per il candidato consigliere Ferrari Gabriele. Tuttavia, l’elettore, anziché scrivere il nome di quest’ultimo, lo avrebbe identificato come “il figlio della ARIBERTI” (cognome della madre del candidato)”. Infine in una terza scheda l’elettore “avrebbe aggiunto due preferenze a favore rispettivamente dei candidati consiglieri Fasoli e Berselli. Qui il problema non è l’identificazione dei candidati ma il fatto che sarebbe stata annullata l’intera scheda anziché soltanto il secondo voto di preferenza“.
In particolare per i primi due casi, fanno notare i giudici, non sono state trovaete conferme “per quanto è dato evincere dall’esame del verbale di verifica redatto dai funzionari della Prefettura e dalla documentazione ad esso allegata”.
“Considerazioni diverse – si legge nella sentenza – vanno espresse con riferimento alla scheda dichiarata nulla nella quale, secondo la prospettazione del ricorrente, l’elettore (….) avrebbe aggiunto due preferenze a favore dei candidati consiglieri Fasoli e Berselli.
“Pur non rinvenendosi nella documentazione una scheda dichiarata nulla con dette precise caratteristiche, tra le schede dichiarate nulle della Sezione n. 1 vi è una scheda in cui l’elettore, senza contrassegnare alcun simbolo di lista, ha indicato due preferenze per candidati associati alla Lista n. 1 (“Amo Grumello e il suo territorio”). Più precisamente, l’elettore ha votato per Gabri Ferrari, scrivendo la preferenza nel riquadro della lista di appartenenza, e per Luca Volongo, scrivendo quest’ultimo nome nel riquadro relativo alla Lista n. 2 (“Solidarietà Assistenza Servizi”).
Il Collegio conviene che detta scheda non è attribuibile, anche se entrambe le preferenze sono state espresse a favore di candidati appartenenti alla Lista n. 1.
Stante le peculiarità del sistema elettorale vigente per i comuni sotto i 15.000 abitanti, che non consente il voto disgiunto, e tenendo conto della regola secondo cui il voto al candidato consigliere si trasferisce alla lista di appartenenza e il voto alla lista si trasferisce al candidato sindaco, l’espressione di voti di preferenza nei riquadri di due liste diverse non consente di ritenere intrinsecamente inequivoco il voto espresso.
Nel caso concreto, infatti, la volontà dell’elettore appare dubbia, in quanto avendo unicamente scritto i due nominativi ognuno in un diverso riquadro, la stessa volontà può essere intesa come scelta della lista di appartenenza di entrambi i candidati, oppure come preferenza per entrambe le liste, o anche come preferenza per entrambi i candidati indipendentemente dalla lista di appartenenza, essendo ben possibile che l’elettore ignorasse l’effettiva appartenenza degli stessi e dunque non fosse interessato alla scelta del sindaco. Solo nel primo caso il voto potrebbe essere riferito al candidato sindaco, ma questa ipotesi rimane sullo stesso piano delle altre, e dunque l’attribuzione del voto sarebbe arbitraria”.
“Ricapitolando – concludono i giudici amministrativi – al candidato sindaco Albino Carlo Gorini della Lista n. 1 (“Amo Grumello e il suo territorio”) non possono essere riconosciuti voti ulteriori rispetto a quelli attribuiti al momento dello scrutinio (in numero di 439), il che mantiene invariato il distacco rispetto alla controinteressata Maria Maddalena Visigalli della Lista n. 2 (“Solidarietà Assistenza Servizi”), che ha ottenuto 440 voti. Il risultato delle elezioni rimane quindi immutato”.