Ambiente

Bissolati, il Comune si oppone
al ricorso al Tar della società canottieri

L'avvocato della Bissolati Gianpietro Gennai con il consulente Gianni Porto, durante uno dei sondaggi della scorsa estate che proverebbero nuovo inquinamento anche dopo la creazione della barriera idraulica

Come  prevedibile il Comune fara resistenza al ricorso al Tar presentato una decina di giorni fa dalla Canottieri Bissolati per l’annullamento del decreto dirigenziale di ottobre che prendeva atto delle conclusioni della conferenza di servizio sul ripristino ambientale delle aree esterne alla Tamoil, concludendo che non c’erano i presupposti per avviare una nuova istruttoria alla luce delle ultime analisi effettuate.

Il ricorso è stato notificato al Comune il 12 dicembre ed è indirizzato anche a Provincia, Arpa, Ats Valpadana, alla stessa Tamoil, ed è stato notificato anche alla regione Lombardia.

“Il provvedimento impugnato”, scrivono nel ricorso gli avvocati di Bissolati, Gian Pietro Gennari, Claudio Tampelli e Maria Ughetta Bini, “si colloca all’interno del procedimento, tutt’ora in corso, di ripristino ambientale nel terreno insaturo e nell’acqua di falda delle aree esterne alla Raffineria Tamoil, sulla sorta di progetto operativo approvato ben dieci anni orsono, finalizzato al recupero di prodotto surnatante, obiettivo ad oggi non ancora raggiunto”.

Per i legali della canottieri, “tanto i periti nominati nel processo penale quanto quelli nominati nel procedimento tecnico preventivo promosso dalla Bissolati si sono concordemente espressi nel senso sia della inadeguatezza della barriera idraulica ad impedire il deflusso degli inquinanti dall’area Tamoil verso quella della canottieri che nella riconducibilità dello stato di contaminazione di questa al passaggio degli idrocarburi provenienti dall’area Tamoil”.

“La Conferenza dei servizi”, evidenziano i legali, “coerentemente alle dichiarazioni e agli impegni assunti, avrebbe dovuto essere il luogo della valutazione delle risultanze dell’accertamento tecnico e dell’adozione di decisioni coerenti e congruenti con i giudizi tecnici espressi dai periti, anche relativamente alla problematica della inidoneità ed efficacia della barriera idraulica, della necessità di revisione dell’Analisi dei rischi e del modello concettuale utilizzato”. Ma “dalla lettura del provvedimento conclusivo qui impugnato, nonché dei verbali delle Conferenze, così come dalla lettura dei pareri della Provincia e di Arpa resi all’interno del procedimento, emerge, invece, che non vi è stata alcuna valutazione delle carenze accertate in sede di accertamento tecnico preventivo né tanto meno di esplicitazione delle motivazioni in forza delle quali sono state disattese le motivate ragioni di opposizione di Bissolati all’approvazione del progetto.

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