Cronaca

Obblighi anti-movida per i gestori
Il regolamento fa discutere

Presentate oggi in commissione Sviluppo Economico le modifiche al regolamento di Polizia Locale e convivenza civile che intendono limitare il più possibile le controversie che insorgono ogni anno con l’aprirsi della stagione della movida.

In particolare – ha spiegato l’assessore al Commercio e alla Polizia Locale Barbara Manfredini, intervenuta con il comandante della Polizia Locale Luca Iubini –  viene modificato l’articolo 30 codificando così norme  che già esistono nell’ordinamento comunale, ma senza valore regolamentare. Ad esempio una ordinanza del 2013 del sindaco Oreste Perri basata su un protocollo Comune – esercenti.
Per l’amministrazione Galimberti il regolamento serve a contemperare le esigenze di chi risiede in centro, di chi lo vive di sera, e degli esercenti tenendo conto che prima di arrivare al nuovo testo, ha detto Manfredini,  “ci siamo confrontati con il rappresentante della Fipe, Alessandro Lupi, i rappresentanti di categoria di Confcommercio e Confesercenti e anche con le categorie artigiane che possono fare somministrazione. Abbiamo presentato il testo anche al  Duc e vi abbiamo integrato le osservazioni che sono state fatte”. Insomma, un “percorso che tiene anche conto di esposti da parte di residenti e ospiti. La situazione andava regolamentata. L’obiettivo non è punire ma regolamentare attraverso la moral suasion. Tutto questo era già presente nell’accordo 2013 comune – esercenti, lì si parlava di tutor, ora di steward”.

Proprio queste figure sono state al centro della discussione, innescata dalle critiche di Pietro Burgazzi (Fratelli d’Italia) e Alessandro Fanti (Lega): gli steward vengono introdotti con funzione di controllo e di dialogo con eventuali avventori toppo chiassosi. Per gli esponenti della minoranza questa è una ulteriore vessazione verso una categoria che ha già molti obblighi e costi.  Per Manfredini, gli steward non sono previsti come un obbligo, ma come un’eventualità che gli uffici comunali possono richiedere ai gestori (singoli o consorziati) per far rispettare le norme in tema di disturbo della quiete pubblica. Figure senza possibilità sanzionatorie, in caso di criticità saranno tenuti a far intervenire le forze dell’ordine.

Saranno insomma funzionali a far evitare al gestore la sanzione vera e propria, che consiste in 450 euro e, in caso di recidiva per tre volte in un anno, nell’anticipazione dell’orario di chiusura alle 23 per sette giorni consecutivi e fino alle ore 06.00 del giorno successivo.

Per Fanti, “in piazza della Pace cosa potrebbero fare 3, 4 steward rispetto alle centinaia di ragazzi che la frequentano nelle ore serali? E poi fa sorridere la norma che impone di tenere le porte chiuse dei locali e di aprirle solo per il minimo indispensabile. Come la mettiamo d’estate?”

“Bisogna mettere in condizione gli esercenti di poter rispettare queste regole”, ha ribadito Burgazzi, “chi vi è preposto non è il commerciante ma la Polizia Locale; i gestori hanno già il loro bel daffare a tenere puliti e in ordine i locali e cercare iniziative per attirare gente, viste anche le restrizioni subite durante la pandemia. L’ordine pubblico deve essere gestito da tutte le forze dell’ordine. Se c’è carenza di vigili si chieda l’ausilio di altre forze”.

Ma i problemi di ordine pubblico sono altra cosa rispetto al regolamento di convivenza civile in discussione che, come ha specificato al termine il comandante Iubini, “è un regolamento di polizia amministrativa locale e come tale rivolto ai gestori”. “Tutte queste norme – ha aggiunto  – sono funzionali a trovare un punto di caduta, le sanzioni sono progressive, l’anticipazione dell’orario di chiusura è una estrema ratio”.

“Non ho capito qual è la proposta della minoranza”, ha commentato Lapo Pasquetti, Sinistra Italiana. “Volete che i locali vengano chiusi? Il problema di chi disturba la quiete pubblica è un altro tipo di problema”. gbiagi

 

LE NORME CHE FANNO DISCUTERE

Art. 30 – Pubblici esercizi, circoli privati, esercizi artigianali e commerciali di vendita di beni alimentari con consumo sul posto

1. All’interno dei pubblici esercizi di p.zza Pace, p.zza Stradivari, p.zza del Comune, p.zza S.A.M.Zaccaria, via Baldesio, via Lombardini, l.go B.Boccaccino, via Dei Gonfalonieri, via Solferino, via Bordigallo, via Mercatello, via Capitano del Popolo, via Monteverdi, p.zza Marconi, p.zza Roma, via Guarneri del Gesù e negli spazi pertinenziali esterni, a partire dalle ore 23,00 e fino all’orario di chiusura, la somministrazione di bevande deve essere effettuata senza consegnare al cliente bottiglie o lattine.

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alla somministrazione di bevande effettuata ai tavoli, anche se su area pubblica.

FOTO D’ARCHIVIO

3. Al fine di assicurare la tutela degli interessi dei cittadini che risiedono in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per contrastare fenomeni di degrado urbano, i titolari delle attività sono inoltre tenuti a:

– assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi e i luoghi contigui o vicini agli esercizi e alle eventuali aree in concessione. Gli stessi, sono inoltre tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall’attività (compresi i portacenere);
– adottare ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne (dalle 23 alle 7), ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ai locali, nelle aree date in concessione (plateatico) nonché nelle loro adiacenze, generi disturbo alla quiete pubblica, come ad esempio porre in essere ogni cautela per assicurare che i suoni e rumori prodotti all’interno dei locali non siano percepibili all’esterno (con riferimento agli spazi adibiti all’attività nel rispetto dei limiti di zona), sensibilizzare gli avventori affinché all’uscita dai locali, nelle pertinenze ( ad esempio cortili privati), nelle aree date in concessione (plateatico) e nelle vicinanze dei locali evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio per la quiete pubblica e privata, nonché all’igiene e al decoro degli spazi pubblici.
– garantire la costante fruibilità dei servizi igienici in dotazione all’esercizio e indicarne la presenza con apposita segnaletica, al fine di renderli facilmente individuabili, anche ai clienti che stazionano nelle aree esterne pertinenziali;
– sgomberare o rendere inutilizzabile le aree esterne pubbliche o di uso pubblico in concessione entro le ore 2.00 avendo cura che le operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo ai residenti;
– esporre materiale informativo, cartaceo, digitale, video ecc sulle norme di convivenza civile, sul contenimento delle emissioni sonore e sulle
sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell’igiene e del patrimonio artistico, culturale ed
ambientale;
– non diffondere emissioni sonore all’esterno dei locali, fatto salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione del piano di zonizzazione acustica
– garantire che dopo le ore 22.00 e fino alle ore 6.00, la diffusione sonora effettuata all’interno dei locali avvenga a porte e finestre chiuse, fatto salvo il tempo strettamente necessario al passaggio degli avventori, e degli operatori nonché fatto salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione del Piano di zonizzazione acustica per la disciplina in deroga delle attività rumorose
– Su richiesta degli uffici, in base alle valutazioni effettuate che tengono conto anche del rispetto delle regole contenute nel presente articolo, gli esercenti interessati devono farsi coadiuvare da steward mentre in tutti gli altri casi potranno attivare detto personale, singolarmente o consorziandosi, al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell’attività d’impresa e/o nel caso di stazionamento della clientela sulla pubblica via.

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4. per le attività interessanti i locali in occasione di piccoli intrattenimenti musicali:
– Il Comune potrà concedere deroga ai limiti di rumorosità per i locali che siano in possesso della Valutazione Impatto Acustico, nel rispetto della normativa in materia e del regolamento comunale di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica vigente, fissando comunque un limite massimo di decibel e di orario per l’attività derogata che non potrà comunque superare le ore 23,30.
– Le deroghe ai limiti di rumorosità che il Comune potrà concedere per attività musicali temporanee esclusivamente effettuate da pubblici esercizi, per un massimo concedibile di n.20, vanno conteggiate nell’anno solare tra gli intrattenimenti svolti sia all’interno del locale che all’esterno.
-Le deroghe saranno concesse a discrezione del Comune in considerazione di eventuali sovrapposizioni per gli intrattenimenti che potrebbero generare un eccessivo impatto acustico per i residenti. Dovrà essere presentata all’ufficio competente istanza di deroga almeno 15 giorni
prima dell’evento, per consentire le opportune valutazioni da parte dei competenti uffici;
-Al fine di poter rispettare i livelli limite delle emissioni sonore autorizzati in deroga ai limiti di zona, le attività musicali devono essere dotate di strumentazioni utili al controllo e regolazione del volume, ad eccezione della musica prodotta dal vivo con strumenti musicali privi di apparecchiature atte alla ripetizione, modificazione o amplificazione del suono.

5. I gestori delle attività di vendita di alimenti e bevande tramite distributori automatici (open shop) devono provvedere, con riferimento anche
all’art. 21 del regolamento comunale per i servizi di nettezza urbana, alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti e adiacenti agli esercizi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per la raccolta differenziata;

6. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 450€. In caso di recidiva commessa tre volte in un anno solare inerenti le norme del presente articolo, il
dirigente responsabile dispone, per sette giorni consecutivi, che l’orario di chiusura delle attività interessate avvenga alle ore 23.00, con divieto di riapertura fino alle ore 06.00 del giorno successivo, anche nel caso di pagamento delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

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