Cronaca

Tolta dalla graduatoria Aler,
il giudice: "Discriminatorio"

Nella sentenza, il magistrato ha ordinato di reinserire una cittadina egiziana nella graduatoria per la casa popolare

E’ stata emessa dal giudice del tribunale di Cremona Daniele Moro la prima sentenza in Italia sull’accesso agli alloggi pubblici pubblicata dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione. Il caso riguarda una donna egiziana in Italia da più di vent’anni che nel 2023 aveva fatto domanda per la casa popolare, risultando prima in graduatoria. Ma l’Aler, che ha applicato la normativa italiana, l’ha cancellata, “violando la normativa europea con un provvedimento discriminatorio”, secondo il giudice, che ha ordinato all’Aler di reinserire la donna in graduatoria.

L’Associazione sottolinea che per la prima volta “la sentenza accerta il carattere discriminatorio dell’articolo 40, comma 6, del Testo Unico Immigrazione“, articolo incorporato nel Regolamento della Regione Lombardia del 2017. Un articolo “da disapplicare” perchè “viola la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e la direttiva della Ue”.

La donna egiziana, arrivata in Italia nel 2002 per ricongiungersi con il padre, ha frequentato le scuole dell’obbligo, ha preso il diploma di terza media, si è poi sposata con un connazionale, ha avuto tre figli e ha lavorato con i permessi fin dal 2019. Nell’estate del 2023 aveva presentato domanda per la casa popolare, ma in quel momento era senza lavoro e titolare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno.

L’Aler l’ha quindi cancellata dalla graduatoria in forza dell’articolo 7 del Regolamento della Regione Lombardia che ha incorporato l’articolo 40, comma 6, del Testo Unico Immigrazione. Articolo che “prevede la parità di trattamento con i cittadini italiani nell’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica esclusivamente per ‘gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo’”.

Secondo l’avvocato Alberto Guariso, legale della donna, “la norma delinea un trattamento differenziato: mentre un italiano disoccupato può accedere alle case popolari, una persona straniera con permesso di breve periodo può accedervi soltanto se ha un lavoro”.

Il giudice Moro ha stabilito che le due norme italiane sono contrarie al diritto dell’Unione europea, e nella sentenza ha richiamato il diritto alla “parità di trattamento che costituisce un principio generale dell’ordinamento europeo, derogabile dai singoli Stati membri, nelle ipotesi tassativamente previste, attraverso una manifestazione di volontà derogatoria. La Repubblica Italiana non si è avvalsa della facoltà di deroga, e dunque la disciplina nazionale non è conforme agli obiettivi dell’Ue, è irrazionale e discrimina per motivi di nazionalità“.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...