Cronaca

Strada sud, il difensore civico regionale: 'Referendum è diritto dei cittadini'

Il difensore civico regionale Carlo Lio ha bocciato le obiezioni poste dall’amministrazione comunale circa l’indizione del referendum consultivo sullo stralcio della strada sud. “A fronte del comitato promotore che ha rispettato, per quanto possibile, i termini previsti dal Regolamento, ritenendoli perentori, codesta amministrazione ha abbondantemente derogato a quelli a suo carico. Siamo quindi di fronte ad una diversa interpretazione della situazione giuridico-amministrativa che codesta amministrazione ha lasciato in sospeso non avendo, ad oggi, emesso alcun provvedimento motivato”. Termina così la risposta del difensore civico (prima di questo incarico Carlo Lio è stato assessore regionale alle opere pubbliche durante una delle presidenze Formigoni e in precedenza sindaco socialista), al sindaco di Cremona Gianluca Galimberti che lo scorso agosto aveva a sua volta motivato le ragioni del ‘no’ al referendum in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte dello stesso difensore civico.

“Il Comitato promotore del Referendum – afferma in proposito Maria Cristina Arata – esprime grande soddisfazione per aver visto finalmente riconosciuti i propri diritti e la correttezza del proprio agire, anche se è profondamente rammaricato per la cancellazione della Strada Sud che sarà votata domani in Consiglio Comunale senza aver dato la possibilità ai cittadini di esprimersi in merito”.

L’ultima arrivata da Milano è quindi un’ulteriore bocciatura alle motivazioni fornite dall’amministrazione per non indire il referendum. Innanzitutto Lio contesta la motivazione legata al programma elettorale del sindaco: “Il programma elettorale da lei presentato in campagna elettorale – inizia così la lettera – che indicava la rinuncia alla Strada Sud, la sua proclamazione alla carica di Sindaco, le linee programmatiche di mandato, l’ordine del giorno sullo stralcio del progetto Strada Sud e gli eventuali costi di quest’ultimo non sembrano determinanti per l’indizione di un referendum consultivo – e quindi non vincolante per le decisioni dell’amministrazione comunale – che possa consentire ai 3040 firmatari l’esercizio della partecipazione popolare, così come indicato dallo Statuto che ha previsto il referendum come forma del suo esercizio. Non esiste infatti alcuna norma che vieta consultazioni referendarie su temi contenuti nel programma di mandato del Sindaco”.

Contestato anche il fatto che il referendum graverebbe troppo sulle casse comunali: “Oggetto del referendum non è la realizzazione dell’opera ma il suo mantenimento nel PGT che di fatto non costa nulla all’amministrazione”. Inoltre, scrive sempre il difensore civico, “non è chiaro in cosa si concretizzerebbe il danno erariale, considerato che non è credibile che la proposta di modifica del Comitato dei Garanti – degli articoli 10 e 11 del Regolamento aggiornamento e allineamento con quanto previsto dall’art. 8 del D. Lgs n. 267/2000 – sia finalizzata solo a favorire il Comitato Strada Sud e non è chiaro perchè i controinteressati sarebbero danneggiati dall’indizione di un referendum consultivo non vincolante che consentirebbe anche a loro l’opportunità di esprimere il proprio parere con il voto. Sulla base di tutte le motivazioni ampiamente illustrate nella sua nota, ci si domanda per quale motivo non abbia, ad oggi, provveduto a fornire il dovuto riscontro scritto e ufficiale alla richiesta di indizione del quesito referendario del Comitato Promotore, limitandosi a comunicazioni sulla stampa locale”. In conclusione, la richiesta di referendum “costituisce diritto soggettivo pubblico al suo svolgimento, al quale corrisponde l’obbligo dell’amministrazione di portare a termine la relativa procedura. Si tratta infatti di una situazione soggettiva volta alla realizzazione del diritto politico dei cittadini elettori, costituzionalmente garantito e regolato dalla legge e dallo statuto dell’ente, di intraprendere e portare a termine la procedura referendaria. Non è quindi una mera attività discrezionale”.

 

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