Paziente morta per shock settico: assolti tre chirurghi imputati di omicidio colposo
Assolti perchè ‘il fatto non costituisce reato’. Questa la sentenza emessa questa mattina dal gup Pierpaolo Beluzzi nei confronti di Carlo Azzini, Nicola Pasquali e Marco Vismarra, i tre chirurghi dell’ospedale di Cremona accusati di omicidio colposo per la morte di Maria, 71 anni, cremonese, deceduta il 19 ottobre del 2014 per shock settico da peritonite dopo essere stata sottoposta ad un intervento di colecistectomia in laparoscopia. Ad ‘assolvere’ gli imputati era già stato il dottor Antonio Osculati, dell’Istituto di medicina legale di Pavia, il perito incaricato dal giudice di valutare l’operato dei tre medici. Nelle sue conclusioni, l’esperto aveva ammesso che c’erano stati dei ritardi, ma nello stesso tempo aveva sostenuto che non era possibile stabilire con certezza la responsabilità degli imputati. “Anche anticipando la diagnosi”, è l’esito della sua perizia, “non vi è alcuna certezza che l’andamento clinico sarebbe stato sostanzialmente differente. In una parola, che il decesso non sarebbe intervenuto”.
Secondo l’imputazione, i tre medici, durante l’intervento in laparo, avrebbero effettuato “un’incauta introduzione del trocar, bucando l’ansa intestinale, causando una lesione di 2 cm con un conseguente massiccio versamento intestinale nell’addome, responsabile della peritonite, e quindi della morte della paziente”.
“La tecnica operatoria utilizzata è stata adeguata”, hanno sostenuto le difese, rappresentate dagli avvocati Luca Pederneschi, Cesare Gualazzini, Diego Munafò e Alessia Vismarra. “Non c’è stato alcun errore chirurgico, l’altra tecnica avrebbe offerto molti più rischi. La paziente presentava già molti problemi, tanto che era cardiopatica, ipertesa e obesa, e la complicanza che è intervenuta non è stata colposamente determinata”.
Per gli imputati, che hanno chiesto ed ottenuto di essere processati con il rito abbreviato, anche il pm Lorenzo Puccetti aveva chiesto l’assoluzione. La scelta del rito è stata contestata dall’avvocato Michela Soldi, che rappresentava il marito di Maria, il figlio e due nipoti. Il legale ha quindi deciso di ritirarsi come parte civile dal processo e a questo punto promuoverà una causa civile per chiedere il risarcimento dei danni.
“La lesione è stata provocata durante l’intervento chirurgico”, ha sempre sostenuto l’avvocato Soldi. “La video laparoscopia risulta controindicata in presenza di aderenze diffuse o anche localizzate a regioni anatomiche di passaggio obbligato per svolgere la procedura”. Nei confronti degli imputati, dunque, secondo la parte civile, era “individuabile una condotta colposa per imprudenza nell’aver previsto e non evitato una lesione evitabile attraverso la conversione dell’intervento da laparoscopico a laparotomico; una condotta colposa per negligenza nell’aver ritardato il reintervento, benché le condizioni cliniche e le risultanze strumentali indicassero chiaramente l’indicazione all’intervento. Tale negligenza risulta dalla mancanza di puntualità e di dettaglio nell’annotazione in cartella degli elementi utili alle decisioni cliniche”.
Il 18 settembre del 2014, Maria, così come programmato, era stata ricoverata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale e sottoposta all’intervento. Il giorno dopo, però, la paziente aveva accusato dolori addominali, tanto che alla sera le era stata fatta una Tac d’urgenza. L’esame aveva evidenziato delle complicanze con presenza di liquido proveniente dal punto in cui era stato rimosso il catetere, sangue, aria in addome e un esteso enfisema sottocutaneo a livello del quadrante addominale. I risultati della Tac erano stati visionati solo il 22 settembre successivo. Il giorno dopo la diagnosi: peritonite diffusa da perforazione. A quel punto la paziente, sottoposta ad interventi di pulizia del drenaggio, era stata ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva e Rianimazione “in condizioni di criticità assoluta”, come si legge nell’atto di costituzione di parte civile. Il 19 ottobre il decesso.
Per l’accusa, i medici, effettuando sulla paziente l’intervento in laparo, nonostante la presenza di controindicazioni, quali la presenza di aderenze intraperitoneali, non avrebbero valutato durante l’intervento “la necessità di convertire tempestivamente l’operazione alla tecnica open, o laparotomia, in modo da avere una visione diretta e la possibilità di usufruire sia della visione tridimensionale dell’occhio umano, sia degli strumenti classici, ciò al fine di proteggere la paziente da lesioni intraoperatorie”.
Secondo il dottor Osculati, invece, l’intervento chirurgico effettuato dagli imputati era da ritenersi “corretto, così come corretta risulta essere stata la tecnica chirurgica utilizzata”. Secondo il perito del giudice, inoltre, “non è possibile stabilire con certezza in quale momento dell’atto operatorio si produsse la soluzione di continuo della parete di un’ansa intestinale”. Per quanto riguarda invece il post operatorio, il perito ha ammesso che “non vi fu una corretta interpretazione dei rilievi segnalati dal radiologo che avrebbero dovuto far ipotizzare, già il 19 settembre, una complicanza perforativa dell’intervento eseguito il giorno precedente”. “Ciò”, ha sostenuto Osculati, “generò un ritardo della diagnosi, e conseguentemente del trattamento della complicanza perforativa che comportò l’insorgenza di un quadro peritonitico, la necessità di ulteriori plurimi trattamenti chirurgici e la secondaria insorgenza di un quadro di insufficienza multi organo che condusse la paziente al decesso”. Se il perito ha ammesso i ritardi, ha però anche precisato che “anche anticipando la diagnosi, non vi è alcuna certezza che l’andamento clinico sarebbe stato sostanzialmente differente. In una parola, che il decesso non sarebbe intervenuto, ovvero che si sarebbe manifestato in un momento significativamente successivo”.
La motivazione della sentenza sarà depositata entro 90 giorni.
Sara Pizzorni